DECRETO LEGISLATIVO 14 giugno 2024, n. 87. Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111.
Nella gazzetta ufficiale 150 del 28 giugno 2024, è stato pubblicato il decreto delegato di attuazione della legge delega fiscale 111/2023, per la parte relativa alle sanzioni tributarie.
Nella gazzetta ufficiale 150 del 28 giugno 2024, è stato pubblicato il decreto delegato di attuazione della legge delega fiscale 111/2023, per la parte relativa alle sanzioni tributarie.
Il decreto era atteso da tempo per la revisione del sistema sanzionatorio tributario relativo ai decreti legislativi 471, 472 ,473 del 1997.
In primo luogo, va evidenziato che le nuove misure si applicano alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, in deroga al principio del favor rei (aspetto di maggior critica alla riforma che sacrifica un dogma normativo per esigenze di copertura finanziaria).
Diverse novità riguardano la fiscalità erariale mentre, per quanto riguarda i tributi locali, si segnalano i seguenti aspetti (per le violazioni commesse dal 1.09.2024):
- La riduzione della sanzione per omesso versamento dal 30 al 25%.
- La revisione del cumulo giuridico, che viene escluso per l’omesso versamento ma anche per la continuazione applicata fino ad oggi sui tributi locali. Infatti, la norma prevede che le violazioni commesse su più annualità non sono autonome ma riguardano solo i casi riconducibili al concorso formale e al concorso materiale, non presente nei tributi locali. Ciò comporta che la fattispecie del comma 5 dell’art. 12 del d lgs 472/97 (violazioni della stessa indole su periodi d’imposta diversi) non rappresenta una fattispecie autonoma di cumulo giuridico essendo qualificabile come una estensione a più anni del concorso formale e del concorso sostanziale (non presenti nei tributi locali). La conclusione è diversa rispetto a quanto sostenuto dalla giurisprudenza, che considera il comma 5 come una fattispecie autonoma di cumulo applicabile anche ai tributi locali in caso di omessa/infedele dichiarazione. La novità comporta che il cumulo giuridico, inteso come violazione pluriennale nei tributi comunali, non trova applicazione per le violazioni commesse dal prossimo primo settembre.
- Le modifiche al ravvedimento operoso per le regolarizzazioni che vengono ravvedute oltre l’anno dall’omissione: la riduzione della sanzione diventa un settimo. Ciò riguarderà le violazioni commesse dal 1° settembre 2024. Per le precedenti violazioni, la riduzione è pari a un settimo se regolarizzata entro due anni e a un sesto se il ravvedimento avviene oltre i due anni dall’omissione. Una nuova disposizione viene introdotta con la completa riformulazione del comma b ter), che consente di ricorrere al ravvedimento operoso sull’importo annunciato in fase di contraddittorio preventivo nello schema di atto, versando la somma dovuta calcolata con la sanzione pari a un sesto della sanzione. Il contraddittorio non deve essere stato preceduto da un verbale di constatazione e non deve essere stata presentata istanza di accertamento con adesione (pvc).
- L’inserimento dell’articolo 17 bis, che permette la definizione agevolata delle sanzioni in caso di autotutela che comporti l’annullamento parziale. Nei casi di annullamento parziale dell’atto il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni di cui all’articolo 16 del presente decreto e 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell’atto, purché rinunci al ricorso e l’atto non risulti definitivo. In caso di rinuncia al ricorso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute. La precisazione assume importanza in quanto permette di invocare la riduzione a un terzo della sanzione anche in caso di rettifica parziale dell’atto, frutto dell’esercizio dell’autotutela. Diversamente incontrerebbero il limite del superamento del periodo temporale breve richiesto per la definizione agevolata delle sanzioni.

