Decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81. Decreto delegato
Disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie.
Disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie.
Vigente al: 13-6-2025
Pubblicato in GU del 12 giugno 2025, n. 134 il D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81, che introduce disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria, sanzioni tributarie e accertamento.
Tra le disposizioni emanate, si richiamano quelle che producono effetto per i comuni, riferite al sistema sanzionatorio e all’accertamento con adesione:
Art. 18. Modifiche alle disposizioni transitorie e finali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87
All'articolo 5 del decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87, dopo le parole: «di cui agli articoli 2, 3» sono inserite le seguenti: «a esclusione del comma 1, lettera o),».
Con la modifica dell’ art. 5 del d. lgs delegato n. 87/2024 (riforma sanzioni tributarie), si conferma l’applicazione senza interruzione temporale delle disposizioni oggi contenute nell’ art. 17-bis, D.Lgs. n. 472/1997, che hanno inteso ripristinare il beneficio della riduzione delle sanzioni in caso di autotutela parziale (rettifica atti). L’opzione era già presente nell’ art. 2-quater, comma 1-sexies, D.L. n. 564/1994, abrogato, a decorrere dal 18 gennaio 2024, a seguito dell’introduzione della nuova disciplina dell’autotutela (D.Lgs. n. 219/2013 che ha introdotto gli articoli 10-quater e 10-quinquies nello Statuto dei diritti del contribuente).
La norma in esame introduce una deroga al principio di irretroattività, limitatamente al disposto dell'art. 17-bis del d.lgs. n, 472 del 1997 concernente la definizione agevolata delle sanzioni in caso di autotutela parziale disposta in pendenza di giudizio (art. 3, comma 1, lett. o), cit. decreto). Ciò comporta che i contribuenti interessati possono avvalersi di detta agevolazione, peraltro in vigore ancor prima della menzionata revisione, in relazione a fattispecie sanzionatorie correlate a violazioni commesse anche prima del 1° settembre 2024.
In sintesi, in caso di rettifica di accertamento in autotutela è ammessa la riduzione della sanzione a un terzo se il pagamento avviene entro i nuovi termini della rettifica.
Tuttavia, l’articolo 17 bis viene modificato dal nuovo decreto (art. 19) con l’inserimento del comma 1 bis, che prevede: «1-bis. Nell'ipotesi di annullamento parziale di un atto divenuto definitivo per mancata impugnazione, il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata richiamati dal comma 1 solo quando l'istanza di autotutela è presentata nei termini per proporre ricorso.»
Il decreto interviene anche sul D. Lgs. 218/1997, adeguando il procedimento di accertamento con adesione alle modifiche introdotte dall’art. 1 comma 1 del D. Lgs. 13/2024.

