DECRETO LEGISLATIVO 12 febbraio 2024, n. 13 Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale. (GU n.43 del 21-2-2024) Vigente al: 22-2-2024
Nella GU del 21 febbraio 2024, è stato pubblicato un nuovo decreto delegato di attuazione della legge delega di riforma fiscale 111/2023. Il nuovo decreto assume rilevanza per le modifiche all’istituto dell’accertamento con adesione contenuto nel d. lgs 218/97, adeguato al necessario coordinamento della garanzia al contraddittorio contenuto nell’art. 6 bis dello Statuto dei diritti del Contribuente.
Nella GU del 21 febbraio 2024, è stato pubblicato un nuovo decreto delegato di attuazione della legge delega di riforma fiscale 111/2023. Il nuovo decreto assume rilevanza per le modifiche all’istituto dell’accertamento con adesione contenuto nel d. lgs 218/97, adeguato al necessario coordinamento della garanzia al contraddittorio contenuto nell’art. 6 bis dello Statuto dei diritti del Contribuente.
Si ricorda che, per quanto riguarda i comuni, l’applicazione dell’accertamento con adesione necessita di apposito recepimento mediante regolamento. Ne consegue che i comuni che già hanno adottato il citato strumento di adesione, dovranno modificare il regolamento rendendolo coerente con la nuova disciplina.
L’articolo 1 reca una disposizione generale (comma 2-bis) che include anche l’invito alla definizione del “procedimento con adesione” tra le informazioni da inserire nello schema di provvedimento partecipato al contribuente, ai fini del contraddittorio. Il nuovo comma 2 bis dell’art. 1 prevede che, in caso di atti soggetti al contraddittorio informato, LO SCHEMA DI ATTO, comunicato al contribuente ai fini del contraddittorio preventivo previsto dall'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, rechi OLTRE ALL’INVITO alla formulazione di osservazioni, anche quello relativo alla PRESENTAZIONE DI ISTANZA per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni.
L’articolo 6, come modificato, prevede, al comma 2 bis:
Nel caso di avviso di accertamento o di rettifica, ovvero atto di recupero, per i quali si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico, entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione anche nei quindici giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell’atto di recupero, che sia stato preceduto dalla comunicazione dello schema di atto. In tale ultimo caso, il termine per l’impugnazione dell'atto innanzi alla corte di giustizia tributaria è sospeso ai sensi del comma 3 per un periodo di trenta giorni.
Ai sensi del comma 2-quater, il contribuente che si è avvalso della facoltà di cui al comma 2-bis, primo periodo, NON PUO' PRESENTARE ulteriore istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell’atto di recupero.

