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DECRETO-LEGGE 9 agosto 2024, n. 113. Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico. (GU n.186 del 9-8-2024)

In vigore dal 10 agosto il nuovo decreto-legge contenente anche disposizioni in materia di riscossione con particolare riferimento alle società iscritte all’albo.

Vigente al: 10-8-2024

In vigore dal 10 agosto il nuovo decreto-legge contenente anche disposizioni in materia di riscossione con particolare riferimento alle società iscritte all’albo.

Art. 7 Proroghe di termini in materia fiscale e per gli agenti della riscossione

Comma 4. All'articolo 1, comma 808, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31dicembre 2025».

In particolare, l’articolo 7 proroga il termine per l’adeguamento alle disposizioni che disciplinano l’iscrizione all’albo dei concessionari e alla sezione separata dei servizi di supporto, come riformato dalla legge 160/2019.  Gli adeguamenti riguardano anche il capitale interamente versato di cui devono disporre le società per l’iscrizione.

Art. 17 Disposizioni in materia di incasso da parte dei concessionari della riscossione delle entrate degli enti locali 

1. Gli enti locali che non hanno aperto loro conti correnti dedicati alla riscossione delle entrate oggetto di affidamento, inattuazione dell'articolo 1, comma 790, della legge 27 dicembre 2019,n. 160, vi provvedono entro il 31 dicembre 2025. Fino al momento dell'adempimento di tale obbligo da parte degli enti locali interessati, nei riguardi dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno incassato direttamente le entrate degli enti locali che hanno loro affidato la relativa riscossione, non trova applicazione l'articolo 14, comma 2, lettera i), e comma 3,del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101, sempre che gli stessi soggetti riversino entro dieci giorni le somme incassate sul conto di tesoreria dell'ente locale cui spettano. 

2. Avvenuta l'apertura del conto corrente dedicato di cui al comma 1, entro la data ivi pure indicata, se i soggetti di cui all'articolo52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4), del decreto legislativo15 dicembre 1997, n. 446, continuano nondimeno ad incassare direttamente le somme di cui al medesimo comma 1, gli stessi decadono di diritto dalle singole gestioni in relazione alle quali tale incasso diretto viene protratto. Se gli enti locali non adempiono all'obbligo di cui al comma 1 entro la data ivi indicata, i rapporti di affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate in essere al 1° gennaio 2026 restano sospesi di diritto sino all'effettivo adempimento del predetto obbligo.

Altra disposizione di rilievo è contenuta nell’articolo 17, mirato a risolvere le problematiche dovute al mancato adeguamento all’obbligo di incasso sul conto corrente dell’ente. Punto di partenza è l’obbligo in capo al comune di aprire il conto corrente dedicato all’affidamento entro il termine massimo del 31 dicembre 2025. Senza questo passo non è possibile chiamare il concessionario a delle responsabilità, anche se deve comunque riversare entro dieci giorni dall’incasso. Se gli enti locali non adempiono entro il 31 dicembre , i rapporti di affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate in essere al 1° gennaio 2026 restano sospesi di diritto sino all'effettivo adempimento.

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