Decreto legge 29 marzo 2024 n.39.
Nella GU n. 75 del 20 marzo 2024 è stato pubblicato il DL 34/2024 Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali.
PROROGA CONTRADDITTORIO E AIUTI DI STATO
Nella GU n. 75 del 20 marzo 2024 è stato pubblicato il DL 34/2024 Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali.
Disposizioni di rilievo per gli enti locali sono contenute all’articolo 7:
- Le nuove regole sul contraddittorio preventivo TRIBUTARIO introdotte dalla riforma fiscale non si applicano agli atti emessi prima del 30 aprile 2024 e a quelli preceduti da un invito emesso prima della medesima data.
- Il comma 4 del medesimo articolo prevede la proroga di inserimento nell’RNA degli aiuti di stato con riferimento alle misure straordinarie adottate per il contrasto alla pandemia da virus Covid-19; i termini del 31 marzo e del 30 settembre 2024, precedentemente stabiliti all'articolo 35, comma 1, lettere b), b-bis) e b-ter), del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, sono prorogati al 30 novembre 2024.
Articolo 7 Disposizioni urgenti in materia fiscale
1. Le disposizioni dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, non si applicano agli atti emessi prima del 30 aprile 2024 e a quelli preceduti da un invito ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, emesso prima della medesima data.
2. Agli atti di cui al comma 1 si applica la disciplina vigente prima del 30 aprile 2024.
3. Qualora l'Amministrazione finanziaria abbia, prima della data di entrata in vigore del presente decreto della presente disposizione, comunicato al contribuente lo schema d'atto di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, agli atti emessi con riferimento alla medesima pretesa si applica comunque la proroga dei termini di decadenza prevista dal comma 3, terzo periodo, del medesimo articolo.
4. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle attività di alimentazione degli archivi relativi agli aiuti di Stato, con riferimento alle misure straordinarie adottate per il contrasto alla pandemia da virus Covid-19, all'articolo 35, comma 1, lettere b), b-bis) e b-ter), del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, i termini del 31 marzo e del 30 settembre 2024 sono prorogati al 30 novembre 2024.

