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Canone unico 2 min di lettura

Decreto legge 182/2025 - semplificazioni. Interventi sul canone unico patrimoniale

La Legge 2 dicembre 2025, n. 182, modifica la Legge 160/2019 nella parte in cui disciplina le esenzioni del canone unico patrimoniale


www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/12/03/25G00190/sg

La Legge 2 dicembre 2025, n. 182 recante “Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese” modifica la Legge 160/2019 nella parte in cui disciplina le esenzioni del canone unico patrimoniale.

L’articolo 8 modifica la lettera l) del comma 833, dedicato alle esenzioni, prevedendo che siano esenti non solo le insegne, ma anche le targhe che contraddistinguono sia la sede, sia il cantiere, ove si svolge l’attività, fino a massimo 5 metri quadrati.

Art. 8 - Semplificazioni in materia di canone patrimoniale di concessione

1.All'articolo 1, comma 833, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la lettera l) è sostituita dalla seguente:

«l) le targhe nonché le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede o il cantiere ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati».

La legge 182/2025, all'articolo 50, modifica l'articolo 26 della Legge 193/2024, cioè la norma che ha conferito delega al governo per rivedere e semplificare la disciplina delle concessioni dehor, disponendo sia lo slittamento di un anno per l'esercizio della delega, sia la proroga fino al 30 giugno 2027 del comma 4 dell'art. 26, riferito alle autorizzazioni e concessioni per l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico rilasciate ai sensi dell'articolo 9-ter, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Si tratta della norma che ha concesso la proroga delle concessioni caratterizzate da vincolo paesaggistico/culturale.

((Articolo 9 ter DL 137/2020 comma 5. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a far data dal 1° gennaio 2021 e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Per la proroga dell'applicazione delle presenti disposizioni vedi l'art. 3-quinquies, D.L. 228 30/12/2021. Vedi poi l'art. 10-ter del D.L. n. 21 21/03/2022. Vedi poi l'art. 40 del D.L. n. 144 23/09/2022 e la legge 214/2023, art. 11 comma 8.))

La semplificazione (temporanea) riguarda dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni situati su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico che potranno essere posizionati senza necessità delle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. n. 42/2004). 

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