Decreto legge 17 giugno 2025 n. 84. Misure urgenti in materia fiscale
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 giugno, il dl 84/2025, recante misure urgenti in materia fiscale. Tra le novità previste, rilevanti per gli enti locali, la proroga per l’approvazione delle aliquote IMU relative all’anno in corso.
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 giugno, il dl 84/2025, recante misure urgenti in materia fiscale. Tra le novità previste, rilevanti per gli enti locali, la proroga per l’approvazione delle aliquote IMU relative all’anno in corso.
Art. 6 Proroga e sanatoria delle delibere approvative del Prospetto IMU
1. Limitatamente all'anno 2025, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni che non hanno adottato entro il 28 febbraio 2025 la delibera di approvazione del prospetto delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU), secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, inclusi i comuni che hanno adottato nel termine del 28 febbraio 2025 la delibera relativa alle aliquote IMU senza l'elaborazione del prospetto, ai sensi del predetto comma 757, possono approvare entro il 15 settembre 2025 le suddette delibere, redatte tramite l'applicazione informatica disponibile nel portale del federalismo fiscale. Eventuali variazioni al bilancio, che si rendessero necessarie per effetto della fruizione del nuovo termine di cui al primo periodo, sono recepite con successiva variazione del bilancio di previsione 2025-2027. Sono in ogni caso valide le delibere di approvazione del prospetto adottate, secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 757, della legge n. 160 del 2019, tra il 1° marzo 2025 e la data di entrata in vigore del presente decreto.
La norma agisce sul termine indicato dall’art. 1, comma 757, della legge 160/2019, consentendo solo per l’anno 2025 ai Comuni che non hanno adottato nei termini la delibera contenente il prospetto delle aliquote oppure anche nel caso in cui l’approvazione sia avvenuta ma senza l’elaborazione del prospetto, di sanare con delibera entro il 15 settembre 2025. I necessari interventi contabili derivanti dalla nuova tempistica andranno recepiti tramite successiva variazione al bilancio di previsione. L’effetto della norma è anche quello di legittimare le delibere approvate dopo il 28 febbraio.
Si segnala l’intervento dell’articolo 8 relativo alla conclusione del procedimento di migrazione delle Onlus nel codice del terzo settore. L’articolo 8 definisce l’efficacia della disciplina fiscale del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) fissandone la decorrenza a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. L’intervento è collegato alla comfort letter rilasciata dalla commissione europea.
L’art. 8 rimuove la condizione legata all’autorizzazione europea per l’operatività degli artt. 79 comma 2-bis, 80 e 86 (resta la necessità dell’autorizzazione per l’articolo 77); l’operatività delle disposizioni contenute nel Titolo X decorrono dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.
Ne consegue che il titolo X recante la disciplina fiscale degli ETS si applicherà "agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025".
Art. 8 Decorrenza delle disposizioni fiscali del Terzo settore
1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 101, comma 10, le parole: «di cui agli articoli 77, 79, comma 2-bis, 80 e 86» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 77»;
b) all'articolo 104, comma 2, le parole: «all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro» sono sostituite dalle seguenti: «a quello in corso al 31 dicembre 2025».
Con proprio comunicato del 19 giugno 2025, l’IFEL ha commentato l’articolo 6 del dl 84/2025 recante proroga e sanatoria al 15 settembre 2025 delle delibere approvative del Prospetto IMU, fortemente richiesta da ANCI.
La norma riapre pertanto i termini delle delibere approvative del Prospetto IMU che dal 2025 è obbligatorio per tutti i Comuni.
Il termine originariamente previsto era il 28 febbraio 2025 (lo stesso termine dell’approvazione del bilancio 2025-27) ma alcuni Comuni hanno incontrato difficoltà nel gestire la compilazione del modello informatico proposto dalla nuova piattaforma presso il Portale del Federalismo fiscale (MEF-DF), conciliando i tempi di deliberazione delle aliquote IMU e della deliberazione del bilancio di previsione. Sono risultate infatti rilevanti le novità apportate dal nuovo Prospetto delle aliquote IMU, che contiene una definizione predeterminata dei regimi differenziati delle aliquote ampiamente utilizzati da pressoché tutti i Comuni.
Peraltro, il nuovo sistema ha comportato alcune incertezze riconducibili sia alla difficoltà intrinseche di elaborare il Prospetto, sia all’esigenza di adeguare gli atti già approvati alle successive modifiche apportate dal MEF all’applicazione del Prospetto, relativamente agli immobili concessi in comodato.
Si deve ritenere che la disposizione riguardi anche i casi di elaborazione del prospetto informatico con qualche difformità, spesso meramente formale, rispetto alle facoltà concesse dal decreto ministeriale del 7 luglio 2023, integrato con il DM 6 settembre 2024, casi che si sono verificati, in particolare, nella imprecisa identificazione di casistiche comunque previste dallo schema.

