DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 gennaio 2025, n. 24. (GU n.60 del 13-3-2025). BONUS SOCIALE RIFIUTI
Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate.
Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate.
Riconoscimento del bonus sociale per i rifiuti con il medesimo automatismo utilizzato per il riconoscimento degli altri bonus sociali da coprire tramite una componente perequativa a carico di tutti gli utenti del servizio. Il nuovo sistema di agevolazione tariffaria decorre dal 1° gennaio 2025. L’agevolazione di cui all'articolo 1, comma 1, consiste in una riduzione del 25 per cento della tassa sui rifiuti (TARI) o della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione integrato dei rifiuti.
Nella GU del 13 marzo 2025 è stato pubblicato il regolamento previsto dal dl 26 ottobre 2019, n. 124, articolo 57-bis, comma 2, il quale stabilisce che l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate. Ai fini dell'individuazione della fascia degli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani in condizioni di disagio economico cui applicare condizioni tariffarie agevolate, si applicano i criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato;
L'accesso al bonus sociale per i rifiuti è riconosciuto ai nuclei familiari il cui ISEE non risulti superiore a 9.530 euro, elevato a 20.000 euro limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico.
Per la copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della agevolazione, l’Autorità istituisce e aggiorna con propri provvedimenti, in sede di prima applicazione entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una apposita componente perequativa, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica, che alimenta un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali,
A decorrere dal 1° gennaio 2025, il bonus sociale per i rifiuti di cui all'articolo 3, in conformità con quanto avviene per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato, è riconosciuto automaticamente agli utenti domestici in possesso dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 2.
L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le modalità di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto al bonus sociale, fornite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), tra il Sistema informativo integrato (SII), gestito dalla società Acquirente Unico S.p.A., il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte), gestito dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), e i gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i comuni, nonché' le eventuali ulteriori informazioni utili che devono essere fornite da parte dell'INPS.

