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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 gennaio 2025, n. 24. (GU n.60 del 13-3-2025). BONUS SOCIALE RIFIUTI

Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate.


Regolamento recante principi  e  criteri  per  la  definizione  delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in  favore  degli utenti domestici del  servizio  di  gestione  integrata  dei  rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate.

Riconoscimento  del  bonus  sociale per  i  rifiuti  con il   medesimo   automatismo   utilizzato   per   il riconoscimento degli altri bonus sociali da coprire tramite una componente perequativa a carico di tutti gli utenti del  servizio. Il  nuovo  sistema  di  agevolazione tariffaria decorre  dal  1°  gennaio  2025. L’agevolazione di cui all'articolo 1, comma 1, consiste  in  una riduzione del 25 per cento della tassa sui  rifiuti  (TARI)  o  della tariffa corrispettiva per  il  servizio  di  gestione  integrato  dei rifiuti.

Nella GU del 13 marzo 2025 è stato pubblicato il regolamento previsto dal dl  26 ottobre 2019,  n.  124, articolo  57-bis,  comma  2,  il quale stabilisce che l’Autorità  di  regolazione  per  energia, reti e ambiente  assicura  agli  utenti  domestici  del  servizio  di gestione integrato dei rifiuti  urbani  e  assimilati  in  condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del  servizio  a condizioni tariffarie agevolate. Ai fini  dell'individuazione  della  fascia  degli utenti domestici del  servizio  di  gestione  integrato  dei  rifiuti urbani in condizioni di disagio economico  cui  applicare  condizioni tariffarie agevolate,  si applicano i criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato; 

L'accesso al bonus sociale per  i  rifiuti  è  riconosciuto  ai nuclei familiari il cui ISEE non  risulti  superiore  a  9.530  euro, elevato a 20.000 euro limitatamente ai nuclei  familiari  con  almeno quattro figli a carico.

Per la copertura degli oneri derivanti dalla applicazione  della agevolazione, l’Autorità  istituisce   e   aggiorna   con   propri provvedimenti, in sede di prima applicazione entro quattro mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  una  apposita componente  perequativa,  applicata  alla  generalità   dell'utenza, domestica e non domestica, che alimenta un conto gestito dalla  Cassa per i servizi energetici e ambientali, 

A decorrere dal 1° gennaio 2025, il bonus sociale per i  rifiuti di cui all'articolo 3, in conformità con quanto avviene per i  bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al  servizio  idrico integrato, è riconosciuto automaticamente agli utenti  domestici  in possesso  dell'Indicatore  della  situazione  economica   equivalente (ISEE) in corso di validità,  che  soddisfino  i  requisiti  di  cui all'articolo 2. 

L’Autorità di regolazione per energia,  reti  e  ambiente,  con propri provvedimenti, sentito il Garante per la protezione  dei  dati personali, definisce le modalità di condivisione delle  informazioni relative agli aventi diritto al bonus sociale, fornite  dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), tra il Sistema informativo integrato (SII), gestito dalla società Acquirente Unico  S.p.A.,  il Sistema di gestione  delle  agevolazioni  sulle  tariffe  energetiche (SGAte), gestito dall'Associazione nazionale comuni italiani  (ANCI), e i gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i  comuni,  nonché'  le eventuali ulteriori informazioni utili che devono essere  fornite  da parte dell'INPS. 

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