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Canone unico 2 min di lettura

CUP. Tribunale di Venezia s. 1642/2023. Canone fisso dovuto sulle antenne di telefonia. Non si applica sul patrimonio disponibile

Il Tribunale di Venezia conferma l’orientamento giurisprudenziale che circoscrive l’ambito applicativo del canone fisso di euro 800 previsto per le antenne di telefonia dal comma 826 della legge 160/2019, al patrimonio indisponibile dell’ente, con esclusione di applicazione ai contratti relativi al patrimonio disponibile dell’ente.

Una nuova sentenza del Tribunale di Venezia conferma l’orientamento giurisprudenziale che circoscrive l’ambito applicativo del canone fisso di euro 800 previsto per le antenne di telefonia dal comma 826 della legge 160/2019, al patrimonio indisponibile dell’ente, con esclusione di applicazione ai contratti relativi al patrimonio disponibile dell’ente.

L’articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede un canone nella misura fissa di euro 800,00, ad eccezione dei casi di occupazione permanente del suolo comunale con cavi e condutture e pacificamente si applica ai soli impianti che insistono su aree ricadenti nel demanio o nel patrimonio indisponibile dell’Ente. Posto che l’art. 54 d.lgs. n. 207/2021 (che ha sostituito l’art. 93 del codice comunicazioni elettroniche) si apre con una clausola di riserva che espressamente fa salvo l’art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si deve ritenere che l’intero art. 54 d.lgs. n. 207/2021 si riferisca alle aree demaniali o del patrimonio indisponibile, rimanendo pertanto escluse quelle posizionati su beni patrimoniali disponibili, che resteranno quindi regolate da contratti di locazione.

Diventa fondamentale capire se le aree ricadano tra i beni del demanio o del patrimonio indisponibile, con conseguente assoggettabilità alla disciplina sopra esposta ovvero nell’ambito del patrimonio disponibile, con conseguente libera pattuizione del canone di locazione.

Nel caso di specie, l’area coinvolta ricade all’interno dell’impianto sportivo ma ad avviso del giudice, il bene oggetto di cessione, diversamente da quanto sostenuto dal gestore di telefonia, non è assoggettabile a bene indisponibile dell’Ente e, ciò nonostante, la richiamata indisponibilità del bene oggetto di controversia dichiarata dal Comune nel contratto, seppur denominato concessione.

Affinché un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili, in quanto destinati a un pubblico servizio ai sensi dell’art. 826, comma 3, c.c., deve sussistere il doppio requisito, soggettivo e oggettivo, della manifestazione di volontà dell’ente titolare del diritto reale pubblico (da tradursi in un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell’ente di destinare quel determinato bene ad un pubblico servizio) e dell' effettiva ed attuale destinazione del bene al pubblico servizio (Cass. civ. S.U. n. 6019/2016).

In difetto di tali condizioni, la cessione in godimento del bene medesimo in favore di privati non può essere ricondotta a un rapporto di concessione amministrativa ma, inerendo ad un bene facente parte del patrimonio disponibile, al di là del “nomen iuris” che le parti contraenti abbiano inteso dare al rapporto, essa viene a inquadrarsi nello schema privatistico della locazione.

L’articolo 93 del d.lgs. 259/2003 recante CCE non può quindi incidere sul contenuto dei contratti che l’ente pubblico stipula con i privati ponendosi sullo stesso piano di questi, con esclusione quindi di ogni potere di supremazia, a nulla rilevando gli eventuali caratteri pubblici dei fini per i quali tali negozi sono stati stipulati.

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