CUP. Consiglio di Stato s. 8846/2023. È possibile differenziare la tariffa del canone pubblicità anche in base alla zona
Per il Consiglio di Stato le tariffe possono essere raccordate a parametri quali la tipologia di impianto o la zona di installazione. Confermato il criterio dell’invarianza di gettito.
Con la sentenza n. 8846 del 10/10/2023, il Consiglio di Stato ribalta le conclusioni del TAR Lazio in ordine allo spazio di manovra sulle tariffe del canone unico di esposizione pubblicitaria. Per il Consiglio di Stato le tariffe possono essere raccordate a parametri quali la tipologia di impianto o la zona di installazione. Confermato il criterio dell’invarianza di gettito.
Il collegio osserva che il riferimento alla superficie del mezzo pubblicitario non vieta una differenziazione sulla base della tipologia di impianto o della zona. Ossia la tariffa può, pur nel necessario riferimento alla superficie del mezzo pubblicitario, essere differenziata in relazione alla tipologia di impianto ed alla zona. Ciò risulta confermato dal testo letterale dell’art. 1 comma 825 della legge n° 160 del 2019, secondo cui non incidono sulla determinazione del canone il tipo ed il numero dei messaggi, con la conseguenza che possono essere invece utilizzati i diversi parametri della tipologia d’impianto e della zona nella determinazione della tariffa in base alla superficie. Tale differenziazione è del resto coerente alle esigenze del mercato che apprezzano diversamente un impianto illuminato da uno che non lo è come una zona frequentata da turisti da una zona che ne è priva.
Un altro passaggio di rilievo riguarda la duplicazione del prelievo che, secondo il ricorrente, sarebbe stato applicato sul ponteggio in violazione del comma 820. Sul punto, il Consiglio di Stato precisa: “In realtà l’occupazione di suolo pubblico dovuta per il ponteggio, fa riferimento ad un presupposto diverso dalla diffusione del messaggio pubblicitario.
Il canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude il canone per l’occupazione di spazi pubblici non perché il pagamento dell’uno esclude il pagamento dell’altro, ma, al contrario, perché devono essere pagati entrambi, in quanto riconducibili a presupposti diversi.
Il Tar ha invece ritenuto erroneamente che l’occupazione di suolo pubblico corrisposta dalla società ricorrente per l’occupazione di suolo pubblico effettuata con il ponteggio per la ristrutturazione edilizia escludesse la corresponsione del canone dovuto in relazione alla diffusione dei messaggi pubblicitari.”


