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Canone unico 2 min di lettura

COSAP. Corte di Cassazione o. 23281/2023. Il canone di occupazione non è soggetto a rinuncia

Il COSAP non può formare oggetto di trattativa privata, né può essere soggetto a rinunzia, essendo il suo pagamento previsto dal regolamento comunale, e la sua misura soggetta alle tariffe approvate con le delibere del consiglio comunale.

Il COSAP non può formare oggetto di trattativa privata, né può essere soggetto a rinunzia, essendo il suo pagamento previsto dal regolamento comunale, e la sua misura soggetta alle tariffe approvate con le delibere del consiglio comunale.

Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, istituito dal d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 63, come modificato dalla l. 23 dicembre 998, n. 448, art. 31, risulta configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta nel caso di occupazione abusiva, dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici.

Il suo presupposto applicativo è, pertanto, non la limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma l'utilizzazione particolare o eccezionale che ne tragga il singolo, sia autorizzata all'esito di procedimento amministrativo, sia attuata in via di fatto. Il COSAP trova la sua fonte nel provvedimento concessorio, ma non può essere considerato oggetto di trattativa privata, essendo il suo pagamento previsto dal Regolamento e la sua misura soggetta alle tariffe approvate con le delibere del consiglio comunale, né può essere oggetto di rinuncia (v., da ultimo, Cass. Sez. 1, n. 18171 del 2022, con richiami).

Il regolamento comunale è fonte normativa anche nella parte in cui prevede i criteri di determinazione della superficie di occupazione e le relative tariffe dovute; il diritto al canone non è, perciò, rinunciabile dall'ente e la richiesta di adempimento di un'obbligazione patrimoniale, conosciuta o conoscibile nell'an e nel quantum, entro gli ordinari termini di prescrizione del credito, costituisce attività tipica della Pubblica Amministrazione.

Conseguentemente, come già chiarito da questa Corte (Cass. Sez. 3, n. 9240 del 2020) l'affidamento sull'inerzia del Comune, interpretata come possibile rinuncia implicita al canone, non trova tutela giuridica, considerato che non è affatto imprevedibile, fino al momento del maturare della prescrizione decennale, il sopraggiungere di una richiesta di pagamento per forme pubblicitarie particolari.

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