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Corte di giustizia tributaria Toscana 1199/2024. Rendita rettificata retroattiva e quantificazione delle spese di soccombenza

La CGT della Toscana affronta puntualmente la questione della decorrenza della rendita catastale a seguito di rettifica DOCFA. Nella seconda parte esprime delle puntualizzazioni sul calcolo delle spese spettanti all’ente difeso dal funzionario.

La sentenza impugnata si richiama ad un corretto principio di diritto, opportunamente applicato al caso in decisione, in ragione del quale la modifica della rendita derivava da un errore del contribuente commesso in sede di presentazione di DOCFA ha effetti ex tunc e non dall'anno successivo alla rettifica.

La S.C. ha precisato che la dichiarazione del contribuente costituisce soltanto l'atto iniziale del procedimento amministrativo, che è di tipo cooperativo e non una istanza tendente ad ottenere un'autorizzazione, licenza, abilitazione o altro atto di consenso, il cui rilascio costituisce condizione per l'esercizio di un'attività. Conseguentemente si è esclusa la formazione di un silenzio-assenso sulla dichiarazione contenente l'attribuzione di una rendita catastale. «Il contribuente, infatti, non ha alcuna facoltà da accrescere né diritto da acquisire; l'Amministrazione non ha alcuna posizione da riconoscere. L'esito del procedimento di classamento, infatti, è di tipo accertativo, mira a fornire chiarezza sul valore economico del bene, attraverso il sistema del catasto, in vista di una congrua tassazione secondo le varie e diverse leggi d'imposta. Tale caso, in conclusione, esula dal piano della tecnica dell'attribuzione di posizioni di vantaggio ai privati (dove si colloca il principio del silenzio assenso) perché attiene a quello, ben diverso, della cognizione amministrativa, la quale non tollera - pena la sua negazione - limitazioni di ordine temporale, se non nei sensi anzidetti. Ossia, attraverso la provvisoria esecutività del titolo formatosi solo sulla base della proposta del privato contribuente».

In definitiva, dunque la rettifica della rendita operata dall'Agenzia opera dal momento della richiesta di attribuzione della rendita catastale attraverso la DOCFA per i periodi successivi alla denuncia di variazione, a prescindere dall'epoca di notificazione del provvedimento di definitiva attribuzione.

Venendo al caso in esame, la DOCFA è stata presentata dalla parte contribuente in data 14/5/14 e il provvedimento di rettifica è stato notificato in data 5.5.2015. Correttamente l'Amministrazione comunale ha determinato la base imponibile per i mesi da gennaio ad aprile 2015 sulla base di tale provvedimento, dal momento che l'efficacia della variazione decorre dalla data di presentazione della DOCFA (nel caso in esame risalente al 14.5.2014).

Nella sentenza in commento si segnala la decisione sulle spese di soccombenza.
La Cassazione, con l'ordinanza n. 9900/2021, ha confermato che il contribuente non può essere condannato al pagamento delle spese legali diverse dalle spese vive, se l'ente pubblico si è difeso con un suo funzionario.

Quindi il Comune non può essere pretendere il pagamento degli onorari di avvocato e dei diritti da procuratore, se difeso da un proprio dipendente amministrativo, ma avrebbe potuto solo chiedere il rimborso delle spese vive relativa al processo. Nel caso di specie di quest'ultime non è stata offerta alcuna specifica evidenza.
In base al costante indirizzo della S.C., cui va dato seguito, infatti, «l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota».

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