Corte di Cassazione ss.uu. O. 22202/2026. Confermata l’esclusiva giurisdizione tributaria sull’imposta di soggiorno
La Cassazione stabilisce che le controversie sull’imposta di soggiorno non versata dagli albergatori spettano al giudice tributario e non alla Corte dei conti, confermando un precedente orientamento
Le controversie sul mancato versamento dell’imposta di soggiorno da parte dell'albergatore spettano al giudice tributario e non alla Corte dei conti.
La pronuncia espressa dalla Cassazione a sezioni unite nell’ordinanza 22202/2026, si pone in continuità con la recente pronuncia di analogo tenore (Cass SSUU 1527/2026), su un caso che riguarda lo stesso gruppo alberghiero della precedente decisione. La Procura della Corte dei conti aveva contestato all'ex amministratore della società alberghiera il mancato versamento dell'imposta di soggiorno riscossa nel 2022, chiedendo il risarcimento del danno erariale al Comune. L'amministratore sosteneva invece che, dopo la riforma del 2020, il gestore della struttura ricettiva non fosse più un "agente contabile" soggetto alla giurisdizione contabile, ma un semplice responsabile d'imposta.
Le Sezioni Unite dichiarano il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, dato che, dal 19 maggio 2020, con l'introduzione dell'art. 4, comma 1-ter, del D.Lgs. 23/2011, il gestore della struttura ricettiva è diventato responsabile d'imposta, ha un autonomo obbligo di dichiarazione e versamento, è soggetto alle sanzioni tributarie previste dalla normativa fiscale. Il rapporto con il Comune è divenuto un rapporto di natura esclusivamente tributaria. Il gestore della struttura ricettiva non svolge più un servizio per conto del Comune ma è un soggetto passivamente coinvolto nel rapporto tributario quale responsabile d'imposta.


