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Canone unico 3 min di lettura

Corte di Cassazione ss.uu. 12225/2026. Il CUP (occupazione, pubblicità e mercati) ha natura tributaria

Le Sezioni Unite della Cassazione stabiliscono che il Canone Unico Patrimoniale ha sempre natura tributaria, come previsto dalla legge n. 160/2019.

Le sezioni unite della Cassazione, con sentenza n. 12225 pubblicata il 1° maggio 2026, hanno formulato il seguente principio di diritto: Il canone unico patrimoniale di cui all’art. 1, commi 816847, della legge n. 160 del 2019, ha, in ogni caso, natura tributaria.

La questione oggetto di esame  delle Sezioni unite della Cassazione attiene all’individuazione della giurisdizione competente sulle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione degli avvisi di accertamento esecutivi relativi al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e pubbliche affissioni (CUP), istituito dall’art. 1, commi 816–847, della legge n. 160 del 2019. 

La soluzione della questione ha comportato la corretta qualificazione giuridica del CUP, da valutarsi non sulla base del nomen iuris attribuito dal legislatore, ma alla luce dei criteri sostanziali elaborati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità per l’individuazione della natura tributaria di una prestazione patrimoniale imposta: a) la matrice legislativa della prestazione, che nasce direttamente dalla legge, risultando irrilevante l’autonomia contrattuale; b) la doverosità dell’obbligazione, intesa come ablazione patrimoniale imposta a favore di un ente pubblico; c) l’impossibilità per il soggetto passivo di sottrarsi legittimamente all’obbligo, con conseguente irrilevanza della volontà delle parti; d) il collegamento con la spesa pubblica, nel senso che le risorse acquisite sono destinate al finanziamento delle funzioni pubbliche dell’ente impositore.

L’utilità economicamente rilevante che giustifica il pagamento del CUP non discende dal rilascio di un provvedimento concessorio o autorizzatorio, bensì dal fatto oggettivo dell’occupazione del bene pubblico o della diffusione del messaggio pubblicitario, nonché dalla sua concreta utilizzazione. Il presupposto dell’imposizione è dunque individuato in un dato materiale ed economico, non in un rapporto negoziale o sinallagmatico.

La disciplina del canone unico patrimoniale, introdotta dall’art. 1, commi 816847, della legge n. 160/2019, evidenzia in modo univoco che la pretesa dell’ente locale non trae origine da un rapporto concessorio o contrattuale, bensì dal fatto oggettivo dell’occupazione del bene pubblico o della diffusione di messaggi pubblicitari, anche quando tale fatto sia posto in essere in assenza di titolo.

Il CUP nasce direttamente dalla legge ed è imposto attraverso regolamenti adottati dagli enti nell’esercizio di potestà autoritativa. Ne deriva una prestazione doverosa, cui il soggetto passivo non può sottrarsi, e che determina una decurtazione patrimoniale coattiva, del tutto svincolata dall’autonomia negoziale delle parti. I provvedimenti concessori o autorizzatori, quando presenti, non costituiscono la fonte dell’obbligo di pagamento, ma assumono rilievo esclusivamente sul piano procedimentale, incidendo al più sulla tempistica del versamento.

Parimenti, risulta assente qualsiasi rapporto sinallagmatico: il pagamento del canone non costituisce il corrispettivo di una specifica controprestazione dell’ente locale, ma è collegato esclusivamente all’utilità economica che il soggetto ritrae dall’uso del bene pubblico o dalla visibilità pubblicitaria. Tale utilità integra un presupposto economicamente rilevante, idoneo a esprimere capacità contributiva.

Le risorse derivanti dal CUP confluiscono nel bilancio degli enti locali e sono destinate, senza vincoli di scopo, al finanziamento delle spese pubbliche, rafforzando ulteriormente la natura tributaria del prelievo. Anche la disciplina delle occupazioni e diffusioni abusive conferma tale qualificazione, poiché la somma dovuta, pur talvolta denominata “indennità”, coincide sostanzialmente con il canone ed è accompagnata da un sistema sanzionatorio pienamente assimilabile a quello dei tributi previgenti.

Alla luce di tali elementi, il canone unico patrimoniale, pur definito formalmente “patrimoniale”, presenta tutti i caratteri propri del tributo: doverosità, mancanza di sinallagma, collegamento con un presupposto economicamente rilevante e destinazione al finanziamento della spesa pubblica. Ne consegue che il CUP ha, in ogni caso, natura tributaria e che le controversie relative alla sua applicazione spettano sempre alla giurisdizione del giudice tributario, senza possibilità di distinguere in base al contenuto concreto della pretesa.

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