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Corte di Cassazione sez. tributaria o. 27916/2025. L’ipoteca non necessita dell’avviso di intimazione

L’iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata.

L’iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602., la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento (Cass. 11/04/2024, n. 9817, ribadendo i principi già espressi da Cass., Sez. U., 18/09/2014, n. 19667).

La Corte sottolinea inoltre l’importanza del procedimento di iscrizione ipotecaria che deve essere caratterizzato da un preavviso che funge da contraddittorio endo procedimentale, attualizzato, con il DL 70/2011, mediante la comunicazione preventiva si iscrizione ipotecaria.

In tema di riscossione coattiva delle imposte - l'Amministrazione finanziaria, prima di iscrivere l'ipoteca su beni immobili ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. n. 602/1973 (nella formulazione vigente ratione temporis), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine - che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall'art. 77, comma 2-bis, del medesimo d.P.R., come introdotto dal d.l. 14/05/2011, n. 70, conv. con modif. dalla legge 12/07/2011, n. 106), in trenta giorni - per presentare osservazioni od effettuare il pagamento. L’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporta la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca, l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d'illegittimità (Cass., Sez. U., 18/09/2014, n. 19667; v., di seguito, in senso conforme Cass. 23/11/2015, n. 23875; Cass. 26/02/2019, n. 5577). 

Pertanto, la comunicazione preventiva occorreva non solo per le iscrizioni ipotecarie successive al 2011 ma anche per le iscrizioni ipotecarie antecedenti.

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