Corte di Cassazione s. 7979/2025. Nuova autotutela tributaria - valutazioni
Si segnala la sentenza in commento emessa su accertamenti emessi dall’Agenzia delle entrate, utile a comprendere l’orientamento della Corte di Cassazione sull’ esercizio della nuova autotutela
- Si segnala la sentenza in commento emessa su accertamenti emessi dall’Agenzia delle entrate, utile a comprendere l’orientamento della Corte di Cassazione sull’ esercizio della nuova autotutela.
- Come precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 30051 del 21/11/2024, l’autotutela nel diritto tributario costituisce un potere dell’Amministrazione finanziaria che trova il suo fondamento nelle stesse norme che giustificano l’esercizio delle potestà attive per la esazione dei tributi. Va peraltro rilevato che l’azione dell’Amministrazione, pur doverosa a fronte dell’illegittimità dell’atto impositivo, è caratterizzata da discrezionalità quanto all’esercizio concreto del potere di autotutela, dovendo valutare la sussistenza di un interesse generale alla revisione dell’atto alla luce del complesso degli interessi coinvolti.
- Invero, l’interesse primario, che discende dalla stessa matrice del potere di imposizione, ad attivare l’autotutela è costituito dall’interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi. Quando l’atto illegittimo abbia determinato una ingiusta percezione di somme da parte dell’Agenzia fiscale, non dovute, tale interesse tende a coincidere, sostanzialmente, con l’interesse del contribuente a corrispondere solo la “giusta” imposizione, traendo entrambi origine, in termini simmetrici, dai principi tutelati dall’art. 53 Cost., di reperire le entrate fiscali e di capacità contributiva.
- Peraltro, nell’apprezzare l’interesse all’autoannullamento dell’atto, l’Amministrazione può e deve tenere conto, in una valutazione comparativa, anche degli altri eventuali interessi che concorrano nella vicenda, quali, ad esempio, l’interesse alla certezza del diritto e alla stabilità dei rapporti giuridici, in ispecie ove sia decorso un ampio intervallo di tempo e l’atto sia oramai inoppugnabile ovvero sulla questione siano intervenute decisioni favorevoli all’Amministrazione.
- L’autotutela non ha natura giudiziale o giustiziale per la rilevata connotazione discrezionale della valutazione dell’Amministrazione; infatti, è necessario ma non sufficiente che l’atto sia viziato occorrendo anche una valutazione della sussistenza di un interesse pubblico alla sua rimozione.

