Corte di Cassazione s. 7665 21/3/2024. TARI applicata nell’area del porto turistico. Modalitá:
La sentenza della Corte di cassazione offre l'occasione per riordinare la normativa sulle competenze in materia di Tari in caso di area portuale turistica.
La sentenza della Corte di cassazione offre l'occasione per riordinare la normativa sulle competenze in materia di Tari in caso di area portuale turistica.
Nell'ambito dell'area portuale, intesa come spazio territoriale nel quale svolge i suoi compiti l'Autorità portuale, l'attività di gestione dei rifiuti appartiene alla competenza di quest'ultima, che non si limita al servizio di pulizia all'interno del porto, ma è tenuta, ai sensi dell'art. 62, comma 5, del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507, dell'art. 21, comma 8, del D.L.vo 5 febbraio 1997 n. 22, e dell'art. 6, comma 1, lett. c, della Legge 28 febbraio 1994 n. 84, ad attivare il relativo servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti fino alla discarica;
in relazione a detta attività, deve conseguentemente escludersi la competenza dei Comuni, che sono pertanto privi di ogni potere impositivo ai fini della TARSU, non essendo detto potere configurabile in favore di un soggetto diverso da quello che espleta il servizio, e ciò quand’anche il servizio sia stato di fatto prestato dall’amministrazione comunale.
Nel senso indicato depongono le seguenti fonti normative:
- l’art. 62, comma 5, comma 5, del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507, che dichiara «esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri»;
- l'art. 21, comma 8, del D.L.vo 5 febbraio 1997 n. 22, che, nel disciplinare le competenze dei Comuni in materia di rifiuti solidi urbani, dichiara che: «Sono fatte salve le disposizioni di cui all’art. 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e relativi decreti attuativi»;
- l'art. 6, comma 1, lett. c, della Legge 28 febbraio 1994 n. 84, che istituisce le Autorità Portuali ne principali porti nazionali, con il compito, tra l'altro, di «affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'art. 16, individuati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione (…)»;
- l’art. 1 del D.M. 14 novembre 1994, che precisa: «I servizi di interesse generale nei porti, di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, da fornire a titolo oneroso all'utenza portuale sono così identificati: (…) B) Servizi di pulizia e raccolta rifiuti. Pulizia, raccolta dei rifiuti e sversamento a discarica relativa agli spazi, ai locali e alle infrastrutture comuni e presso i soggetti terzi (concessionari, utenti, imprese portuali, navi). Derattizzazione, disinfestazione e simili. Gestione della rete fognaria. Pulizia e disinquinamento degli specchi acquei portuali»;
In caso di mancata istituzione dell’Autorità portuale, non si ravvisa alcuna competenza suppletiva dell’Autorità marittima (investita di competenze amministrative su operazioni e servizi portuali, ovvero su concessioni demaniali di spazi e banchine: artt. 16 e 18 l. 84/1994) in materia di tassazione dei rifiuti solidi urbani prodotti nell’ambito portuale, che resta quindi per regola generale riservata in regime di privativa al Comune interessato;
Rientra invece nella competenza dell’Autorità portuale o, in mancanza, dell’Autorità marittima, il diverso servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui dei carichi navali, servizio per il quale il Comune non ha, in effetti, alcuna potestà impositiva a norma degli artt. 8 e 10 del D.L.vo 24 giugno 2003 n. 182 (in attuazione della Direttiva n. 2000/59/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 27 novembre 2000 in materia di impianti portuali di raccolta per i rifiuti delle navi e residui del carico) (v. Cass., Sez. 6^-5, 26 gennaio 2022, n. 2242).

