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Corte di Cassazione s. 7492/2025. Disapplicazione degli atti relativi all’affidamento del servizio e conseguente annullamento dell’atto impositivo

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione si pronuncia sul motivo sollevato dal ricorrente relativo alla illegittimità dell’affidamento al concessionario iscritto all’albo della riscossione.

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione si pronuncia sul motivo  sollevato dal ricorrente relativo alla illegittimità dell’affidamento al concessionario iscritto all’albo della riscossione. La ricostruzione normativa sull’ingiunzione fiscale è utile per comprendere la legittimazione del comune o del concessionario nell’utilizzo della stessa.

Il ricorrente denuncia violazione degli artt. 52, comma 5, lett. b), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, 2 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nonché delle linee guida ANAC, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3), 4) e 5), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che la concessionaria del servizio di riscossione dei tributi comunali fosse legittimata ad emettere l’ingiunzione di pagamento per l’ICI relativa all’anno 2006, senza tener conto (ai fini della disapplicazione ex art. 7, comma 5, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), che la convenzione di affidamento del servizio era stata stipulata all’esito di gara pubblica svolta mediante la pubblicazione di avviso pubblico di partecipazione in soli sei Comuni del circondario e la presentazione di un'unica offerta da parte dell’aggiudicataria in palese violazione della normativa nazionale ed europea che impone la procedura di evidenza pubblica per la scelta dei contraenti con le pubbliche amministrazioni, e che la convenzione di affidamento del servizio era stata rinnovata (anche prima della scadenza nell’anno 2009) in difetto di proroghe legali. 

La Corte ritiene il motivo fondato e censura la decisione di merito nella parte in cui ha ritenuto irrilevante la contestazione relativa all’affidamento atteso che il contratto non risulta impugnato nelle sedi competenti così come non risulta impugnata la deliberazione comunale  per l’affidamento del servizio di gestione, accertamento e riscossione dei tributi

La Corte ritiene invece che, ove il Comune, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, affidi il servizio di accertamento e riscossione, mediante apposita convenzione, ai soggetti terzi indicati nella suddetta norma, il potere di accertamento e riscossione è demandato al concessionario, al quale è, pertanto, conferita anche la legittimazione processuale per le relative controversie, sicché, in caso di contestazione della legittimità della delega (che costituisce presupposto imprescindibile dell’atto impositivo o esattivo), grava sul contribuente l'onere di specificarne i profili di illegittimità in relazione alle patologie tipiche degli atti amministrativi (incompetenza, violazione di legge o regolamento, eccesso di potere) 

Difatti, si tratta pur sempre di atti amministrativi costituenti il presupposto dell’imposizione e della riscossione, che possono essere disapplicati dal giudice tributario in sede di impugnazione dei conseguenti atti impositivi o esattivi, pur non influendo sul loro contenuto. Ovviamente, la disapplicazione non involge la convenzione accessoria (alla concessione) tra l’ente impositore e la concessionaria, la quale ha la sola funzione di regolamentare i reciproci rapporti inter partes per la gestione del servizio di accertamento e riscossione dei tributi. Pertanto, ove il contribuente contesti il regolare conferimento dall’ente impositore alla concessionaria del potere di accertamento o di riscossione (in relazione al prodromico svolgimento della procedura di evidenza pubblica), l’art. 7, comma 5, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, riserva al giudice tributario un sindacato incidentale di legittimità che può condurre alla disapplicazione degli atti relativi all’affidamento del servizio ed al conseguente annullamento dell’atto impositivo o esattivo (per difetto di legittimazione sostanziale in capo alla concessionaria). 

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