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Corte di Cassazione s. 7048/2025. IMU-immobile inagibile. Obbligo dichiarativo.

Va riconosciuta la riduzione IMU per immobile inagibile anche in assenza di dichiarazione se conosciuta dal Comune.

Va riconosciuta la riduzione IMU per immobile inagibile anche in assenza di dichiarazione se conosciuta dal Comune.

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha stabilito che, la conoscenza da parte del Comune dello stato di inagibilità, attraverso atti già formalmente presentati, rende irrilevante la mancanza della dichiarazione formale. 

La ricorrente non aveva (formalmente) dichiarato lo stato di inagibilità dell’immobile oggetto dell’imposta; tuttavia, la stessa sosteneva che era noto al Comune, in quanto erano state a questo presentate le pratiche per la ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso (anche con allegazione di fotografie che evidenziavano lo stato dell’immobile negli anni interessati, privo di copertura).

Anche in assenza di richiesta del contribuente, quando lo stato di inagibilità è perfettamente noto al Comune, va riconosciuta l’agevolazione, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente di cui è espressione anche la regola secondo cui a quest'ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune» (Sez. 6 – Sez. 5, Ordinanza n. 8592 del 26/03/2021, Rv. 660884 – 01; vedi anche Sez. 5, Sentenza n. 12015 del 10/06/2015, Rv. 635869 – 01, e Sez. 5, ordinanza n. 10314, del 29/01/2020 – depositata il 29/5/2020 –). Il regolamento comunale, quale fonte secondaria, non può derogare alla normativa primaria.

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