Corte di Cassazione s. 4391/2024. Giudizio di accertamento di usucapione in caso di suolo pubblico utilizzato dal privato
Nell’ambito del giudizio di accertamento di usucapione dell’area di un'area scoperta antistante l'immobile di loro proprietà esclusiva, la suprema Corte richiama l’interpretazione relativa alla Sdemanializzazione e la rilevanza del pagamento della Tosap.
Nell’ambito del giudizio di accertamento di usucapione dell’area di un'area scoperta antistante l'immobile di loro proprietà esclusiva, la suprema Corte richiama l’interpretazione relativa alla Sdemanializzazione e la rilevanza del pagamento della Tosap.
La sdemanializzazione “... in mancanza delle formalità previste dalla legge in merito, ricorre soltanto in presenza di atti univoci, concludenti e positivi della P.A. tali da presentarsi incompatibili con la volontà di conservare al bene la sua destinazione pubblica. Ne consegue che la circostanza che esso, da lungo tempo, non sia adibito ad uso pubblico, è del tutto insufficiente a tal fine, non potendo desumersi da una situazione negativa di mera inerzia o tolleranza una volontà di rinunzia univoca e concludente" (cfr. pag. 19 della sentenza). La statuizione è coerente con la giurisprudenza di questa Corte richiamata dal giudice di merito (cfr., ex multis, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3742 del 19/02/2007, Rv. 596776; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17387 del 30/08/2004, Rv. 576380; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4089 del 03/05/1996, Rv. 497361; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1480 del 26/02/1996, Rv. 496024).
La successiva affermazione della Corte distrettuale, secondo cui non sarebbe avvenuta alcuna sdemanializzazione perché "Non si rileva ... l'esistenza di qualsivoglia documento attestante l'avvenuta sdemanializzazione del bene immobile in questione" (cfr. sempre pag. 17 della sentenza) va letta in correlazione alla precedente statuizione: di conseguenza, la Corte di Appello non ha affatto escluso, come ritiene la parte ricorrente, che la sdemanializzazione tacita per assenza di atti espressi della P.A., ma ha piuttosto affermato che nel caso di specie non esiste alcuna prova documentale dell'esistenza di atti della P.A. univoci, concludenti e positivi, idonei a provare l'intervenuta definitiva cessazione dell'asservimento dell'area in contestazione all'uso pubblico.
Rilevante, peraltro, in relazione alla prova dell'assenza della volontà abdicativa del Comune in relazione alla funzione pubblica dell'area in contestazione, è la circostanza, accertata dalla Corte di Appello e non contestata dalle ricorrenti, che queste ultime abbiano versato all'Ente locale la T.O.S.A.P. per l'occupazione della zona contesa.


