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Corte di Cassazione s. 32408/2024. Viadotto in concessione autostradale versa il canone di occupazione al comune

Concessioni Autostradali Venete – CAV spa propone cinque motivi di ricorso per la cassazione della sentenza, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Veneto ha ritenuto legittimi due avvisi di accertamento per Tosap 2012, oltre sanzioni ed accessori, notificatile dalla concessionaria per i tributi dei Comuni di Mira e Salzano.

Concessioni Autostradali Venete – CAV spa propone cinque motivi di ricorso per la cassazione della sentenza, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Veneto – decidendo, su appelli riuniti, in riforma della prima decisione - ha ritenuto legittimi due avvisi di accertamento per Tosap 2012, oltre sanzioni ed accessori, notificatile dalla concessionaria per i tributi dei Comuni di Mira e Salzano. Ciò con riguardo all’occupazione di sovrappasso di talune vie comunali sottostanti il viadotto autostradale demaniale A4 denominato ‘Passante di Mestre’, concesso da Anas spa in gestione a CAV spa.

CAV eccepisce la non debenza della Tosap sul medesimo tratto autostradale, vertendosi di opera pubblica gestita da CAV spa quale organismo di diritto pubblico partecipato interamente da Anas e Regione Veneto, e privo di autonomia decisionale.

La Corte di Cassazione, dopo una approfondita analisi, conferma il presupposto impositivo (presente sia in caso di TOSAP che di COSAP) ed esclude l’applicabilità dell’esenzione prevista per lo Stato.

Non rileva la dedotta titolarità statale del tratto autostradale, contando la sottrazione dello spazio sovrastante il suolo comunale occupato dal tracciato, come tale oggetto di tassazione ai sensi della chiara formulazione dell’art. 38, comma 2, d.lgs. n. 507/1993; sottrazione di per sé insita nelle limitazioni utilizzative e di destinazione del suolo comunale riconducibili proprio e soltanto all’occupazione infrastrutturale sovrastante (v. Cass. 18385/19 ed altre); 

non è quindi conferente (cfr. Cass. n. 10351/2023 in motivazione, relativamente alla COSAP, ma sulla base di principi applicabili anche alla fattispecie in esame) il riferimento all’ appartenenza dell'autostrada al demanio statale ex art. 822 c.c., ed è altresì marginale e priva di decisività l’indagine sulla effettiva proprietà del tratto autostradale che occupa, per proiezione, la strada comunale sottostante, atteso che la dedotta proprietà statale dell'autostrada e così del viadotto non interferisce con la circostanza secondo cui, nel periodo di durata della concessione, la società dispone del viadotto, per la relativa gestione quale concessionaria, e per ciò solo essa realizza la condotta di «occupazione» del sottostante suolo provinciale o comunale (così Cass. n. 2521/2024); 

la destinazione del bene ad uso collettivo di viabilità non esclude l’occupazione, avendo questa Corte già chiarito che la società, concessionaria statale, che abbia realizzato e gestito un'opera pubblica, occupando di fatto spazi rientranti nel demanio comunale o provinciale, è tenuta al pagamento del canone, non assumendo rilievo il fatto che l'opera sia di proprietà statale, poiché la condotta occupativa è posta in essere dalla società nello svolgimento, in autonomia, della propria attività d'impresa (Cass. n. 16395/2021), per cui è sufficiente l’utilizzazione del bene da parte di un soggetto diverso dall’ente pubblico titolare, mentre risulta indifferente la strumentalità di tale utilizzazione alla realizzazione di un pubblico interesse, in assenza di una specifica ipotesi di esenzione

Anche sul punto specifico dell'esenzione prevista per lo Stato e gli altri enti dall'art. 49, comma 1, lett. a), d.lgs. 507/1993, si postula che l'occupazione, quale presupposto del tributo, sia ascrivibile proprio al soggetto esente, sicché, nel caso di detenzione di spazi rientranti nel demanio o nel patrimonio indisponibile dello Stato da parte di una società concessionaria per la realizzazione e la gestione di un'opera pubblica (come un tratto di rete autostradale inclusiva di un viadotto sopraelevato), alla stessa non spetta l'esenzione, in quanto è questa ad eseguire la costruzione dell'opera e/o la sua gestione economica e funzionale, a nulla rilevando che l'opera sia di proprietà dello Stato, al quale ritornerà la gestione al termine della concessione (cfr. Cass. n. 11688/2017; Cass. n. 11689/17 e Cass. n. 11886/2017); in tali casi, in definitiva, l’esenzione non può essere riconosciuta in quanto non si configura l'occupazione diretta ‘da parte dello Stato’

La Corte richiama la propria costante affermazione (v. Cass.n. 2164/24 cit., n. 2275/24 e n. 25614/24 cit.) quella per cui – nel caso di società in house – la scelta della forma privata comporta di per sé la necessaria applicazione del regime previsto per gli altri soggetti privati, proprio al fine di non alterare il regime della concorrenza, “con l’applicazione delle sole deroghe necessarie all’espletamento del compito pubblico assegnato (vedi art. 106, comma 2, del TFUE, che stabilisce che le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti alla adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata) o di quelle connesse alla sostanziale soggettività pubblica (ad esempio, applicazione delle regole sul reclutamento del personale; possibilità di attribuzione dei lavori senza ricorrere al procedimento di evidenza pubblica, salvo che nei settori speciali)”.

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