Corte di Cassazione s.2958/2024. Il parcheggio destinato alla clientela di un punto di vendita aperto al pubblico versa la TARI
L’interessante e articolata sentenza della suprema Corte, riguardante la tassabilità ai fini TARES di aree possedute dalla Metro Italia Cash and Carry S.p.a, ripercorre l’evoluzione normativa e giurisprudenziale sulla questione degli imballaggi secondari e terziari.
L’interessante e articolata sentenza della suprema Corte, riguardante la tassabilità ai fini TARES di aree possedute dalla Metro Italia Cash and Carry S.p.a, ripercorre l’evoluzione normativa e giurisprudenziale sulla questione degli imballaggi secondari e terziari nonché sulle aree scoperte operative, confermando le ragioni che portano ad assoggettare alla TARI (nelle sue diverse versioni), le aree scoperte adibite a parcheggio di una struttura di vendita.
Le «aree scoperte operative» legittimano l’esercizio del potere impositivo, seppur aree in rapporto di connessione funzionale con «locali tassabili».
Più di recente, in tema di Tares, si è rimarcato che la tassazione è esclusa solo per le aree scoperte che, ai sensi del codice civile, presentano la condizione della pertinenza soggettiva e oggettiva rispetto al locale o all'area principale e purché non siano operative; laddove l'operatività consiste nell'idoneità a produrre rifiuti ulteriori rispetto al locale e all'area principale che già versa il tributo e non rappresenta dunque un'ulteriore estensione dell'attività svolta (Cass., 26 maggio 2023, n. 14718).
Il nesso di pertinenzialità non esclude, pertanto, l’imponibilità laddove detto nesso involga un’area da considerarsi operativa siccome luogo di esercizio di un’attività funzionale allo svolgimento dell’attività (principale) cui si raccorda lo stesso nesso pertinenziale.
E il parcheggio destinato alla clientela di un punto vendita aperto al pubblico deve, per l’appunto, ritenersi area operativa nella misura in cui – per quanto posta a servizio del bene tassabile e, dunque, in rapporto di pertinenzialità con lo stesso – concorre a quella stessa operatività della superficie cui accede, così rendendo possibile l’effettivo svolgimento dell’attività principale cui si connette la produzione di rifiuti (v. Cass., 16 luglio 2024, n. 19551).
Nel caso in oggetto, il giudice del gravame ha ritenuto tassabile la superficie destinata a parcheggio in quanto nel motivo di ricorso non è emerso alcun elemento utile ad affermare che le aree scoperte adibite a parcheggi dovessero considerarsi non operative sul piano della produzione dei rifiuti.

