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Corte di Cassazione s. 28520/2025. Pignoramento presso terzi

La Corte di Cassazione con sentenza definisce la dimensione temporale del vincolo di pignoramento esattoriale presso terzi relativamente alle somme coinvolte.

La Corte di Cassazione con la sentenza in commento definisce la dimensione temporale del vincolo di pignoramento esattoriale presso terzi relativamente alle somme coinvolte, ed enuncia il seguente principio di diritto:

«nel pignoramento speciale esattoriale di crediti di cui all’art. 72 bis del D.P.R. n. 602/1973, laddove esso abbia ad oggetto il saldo attivo derivante da un rapporto di conto corrente bancario, è soggetto al vincolo di cui all’art. 546 c.p.c. e va versato direttamente all’agente della riscossione, da parte della banca terza pignorata, il saldo attivo del conto corrente, anche se maturato dopo il pignoramento, quanto meno se (e nella misura in cui) esso si determini nel corso dello spatium deliberandi di sessanta giorni dal pignoramento previsto dalla norma (e, cioè, dalla notifica al terzo dell’ordine di pagamento diretto), indipendentemente dalla circostanza che, al momento del pignoramento, il saldo stesso fosse negativo ovvero fosse positivo e indipendentemente dalla circostanza che, in tale ultimo caso, il relativo credito (cioè, il saldo attivo eventualmente esistente al momento della notifica dell’ordine di pagamento diretto) sia stato già pagato all’agente della riscossione».

La ratio della disciplina dettata dagli artt. 72 e 72 bis del D.P.R. n. 602/1973 emerge con sufficiente chiarezza: il termine di sessanta giorni (ovvero di quindici giorni, per i crediti da fitti e pigioni) per il pagamento dei crediti già esigibili al momento del pignoramento è previsto per la necessità di concedere al terzo un adeguato margine temporale onde verificare la propria posizione e, cioè, valutare se egli è effettivamente debitore del debitore esecutato, nonché esattamente per quali somme e con quali scadenze: tale termine ha, cioè, una funzione che si potrebbe definire come di attribuzione di uno spatium deliberandi ai fini della dichiarazione di quantità, analogo a quello di cui dispone il terzo pignorato, nella procedura ordinaria, nel periodo che intercorre tra il pignoramento e la stessa dichiarazione di quantità, comunque essa sia resa. 

Per i crediti che maturano successivamente, questo spatium deliberandi non è più previsto: le relative somme vanno pagate immediatamente, alle rispettive scadenze. La ragione del differente regime è che il terzo, per i crediti che maturano successivamente al pignoramento, si trova in una posizione analoga a quella in cui si troverebbe nel procedimento ordinario se avesse già reso la dichiarazione di quantità e fosse intervenuta l’assegnazione, per cui il suo obbligo di pagare al creditore è ormai certo ed immediato e non richiede un ulteriore spatium deliberandi ai fini delle necessarie valutazioni. Essendo quella appena indicata la ragione per cui sono previsti diversi termini di pagamento per i crediti esigibili al momento del pignoramento e per quelli che lo divengono successivamente, ne consegue che, così come nel pignoramento ordinario il vincolo di custodia di cui all’art. 546 c.p.c. permane certamente fino alla dichiarazione di quantità del terzo (e anche oltre, fino alla definizione della procedura esecutiva), così nel pignoramento speciale esattoriale di crediti detto vincolo certamente non potrebbe cessare prima della scadenza del termine indicato, che ha analoga funzione.

Le indicate esplicite previsioni normative sono già, di per sé, sufficienti per escludere, in radice, la sostenibilità della tesi per cui sarebbero pignorabili, con le speciali forme in esame, esclusivamente i crediti esistenti al momento del pignoramento e non quelli che maturino successivamente, essendo, invece, espressamente previsto l’obbligo per il terzo di pagamento di somme che divengono esigibili solo successivamente. Neanche può essere accolta la (per certi versi analoga, anche se meno estrema) tesi secondo la quale la fattispecie del pignoramento esattoriale speciale dei crediti si esaurisce definitivamente ed inevitabilmente con il “primo” pagamento effettuato dal terzo (in particolare, quello delle somme esigibili al momento del pignoramento), di modo che, se tale pagamento avvenga prima della scadenza del termine di (quindici o) sessanta giorni dal pignoramento – e pure ad ammettere che esso debba comprendere anche i crediti eventualmente maturati dopo il pignoramento stesso, fino alla data di detto pagamento – ciò comporterebbe inevitabilmente che resterebbero esclusi dagli effetti dell’azione esecutiva i crediti maturati dopo tale primo pagamento, anche se essi siano maturati, a loro volta, nel termine dei suddetti (quindici o) sessanta giorni.

Sono pignorabili, anche con il procedimento speciale di cui agli artt. 72 e 72 bis del D.P.R. n. 602/1973, sia i crediti esistenti al momento del pignoramento stesso che quelli futuri ed eventuali, purché derivanti da un rapporto di base già in essere al momento del pignoramento.

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