Corte di Cassazione s. 24896/2024. TARI: la quota fissa è sempre dovuta anche in caso di rifiuti da imballaggio terziario
La sentenza della suprema Corte continua ad alimentare il filone che ritiene sempre dovuta la quota fissa della Tari, anche in caso di produzione di rifiuti speciali.
La sentenza della suprema Corte continua ad alimentare il filone che ritiene sempre dovuta la quota fissa della Tari, anche in caso di produzione di rifiuti speciali.
Nel corso del giudizio di primo grado la società contribuente aveva documentalmente dimostrato che su gran parte delle aree occupate esistevano solo magazzini che producevano rifiuti speciali da imballaggi terziari, smaltiti in via autonoma a mezzo di un operatore specializzato, pagando direttamente il servizio in questione.
La suprema Corte ricorda anzitutto un principio granitico della tassa rifiuti: la giurisprudenza di legittimità è costante nell’affermare l’accollo in capo al contribuente dell’onere di provare tutti i presupposti della riduzione di superficie (natura speciale dei rifiuti; entità della superficie di loro produzione; auto-smaltimento).
In particolare, l'impresa contribuente ha l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza ed alla delimitazione delle aree che non concorrono alla quantificazione della complessiva superficie imponibile, atteso che, pur operando anche nella materia in esame, per quanto riguarda il presupposto dell'occupazione di aree nel territorio comunale, il principio secondo cui spetta all'amministrazione l'onere della prova dei fatti costitutivi dell'obbligazione tributaria, per quanto attiene alla quantificazione della tassa è posto a carico dell'interessato (oltre all'obbligo della denuncia ex art. 70 del citato d.lgs. n. 507 del 1993) un onere d'informazione, al fine di ottenere l'esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile, che integra un'eccezione alla regola generale secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale» (Sez. 5, Sentenza n. 16235 del 31/07/2015, Rv. 636107 - 01).
Conseguentemente è onere del contribuente provare, a fronte della pretesa impositiva dell'Amministrazione, che tali aree producono, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, prova assente nel caso di specie, e solo all'esito di tale onere e in assenza di loro assimilazione a quelli urbani, spetta l'esenzione del pagamento della quota variabile della TARI;
Nella seconda parte del ragionamento, la Corte conferma il filone che impone sempre l’applicazione della quota fissa. Il tributo da applicarsi, ex art.1, commi da 641 a 649, l. n. 147 del 2013, a chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale è strutturato in una parte variabile ed in una parte fissa, in modo che:
- il presupposto impositivo della parte variabile della tariffa (sempre che sia stato istituito ed effettivamente svolto il servizio di raccolta e smaltimento) va individuato nella produzione di rifiuti urbani o assimilati, ferma restando la facoltà dei Comuni di prevedere una riduzione di questa parte variabile nel caso in cui il contribuente provi di smaltire in proprio, in tutto o in parte, i rifiuti assimilati prodotti; per contro, la quota variabile della tariffa non è dovuta allorquando il contribuente provi di produrre in via prevalente e continuativa rifiuti speciali non assimilabili o comunque non assimilati, e smaltiti autonomamente a mezzo di ditte esterne autorizzate;
- la parte fissa della tariffa è invece dovuta sempre per intero, sul mero presupposto del possesso o detenzione di superfici nel territorio comunale astrattamente idonee alla produzione di rifiuti, essendo essa destinata a finanziare i costi essenziali e generali di investimento e servizio nell'interesse dell'intera collettività (dunque indipendentemente dalla qualità e quantità dei rifiuti prodotti, così come dall’oggettiva volontaria fruizione del servizio comunale, purché effettivamente apprestato e messo a disposizione della collettività); si tratta di costi ai quali debbono partecipare tutti i possessori di locali all'interno del territorio comunale, in quanto astrattamente idonei ad ospitare attività antropiche inquinanti e, dunque, a costituire un carico per il gestore del servizio (Sez. 5 - , Ordinanza n. 5360 del 27/02/2020, Rv. 657343 – 01; vedi anche Sez. 5, del 15/05/ 2024 n. 13455).
Infatti, per la quota fissa, il comma 649 dell’art. 1, l. n. 147 del 2013 deve essere letto unitamente al successivo comma 651, che richiama espressamente il d.P.R. 17 aprile 1999 n. 158, Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani (normativa tutt’ora in vigore). Ai costi di investimento generali per il servizio di smaltimento devono contribuire tutti (coloro che hanno immobili nel territorio interessato) a prescindere dallo smaltimento diretto di alcuni rifiuti.

