Corte di Cassazione s. 24326/2026. TARI applicata AI supermercati
La Corte di Cassazione n. 24326/2026 affronta la disciplina TARES e TARI applicata a un supermercato, con riferimento a imballaggi, riciclo, magazzini, parcheggi, scarti di origine animale e dichiarazione.
La sentenza della Corte di Cassazione n. 24326 del 31 luglio 2026 affronta diversi aspetti della disciplina TARES e TARI applicata a un supermercato coinvolgendo aspetti collegati ai temi degli imballaggi, dell’abbattimento per avvio al riciclo, dei magazzini, dei parcheggi, degli scarti di origine animale e rilevanza della dichiarazione.
La Cassazione conferma che l'omessa indicazione, nella denuncia originaria, delle superfici destinate ad attività che producono rifiuti speciali non assimilabili impedisce di ottenere retroattivamente l'esclusione dalla tassazione. Le successive denunce di variazione possono produrre effetti solo per il futuro e non possono sanare gli anni d'imposta già trascorsi. Si tratta di un principio consolidato che valorizza l'obbligo dichiarativo come elemento essenziale per il riconoscimento delle agevolazioni tariffarie.
Nell’analisi del comma 649 dell’art. 1 della legge 147/2013, la Corte afferma che mentre la formazione «continuativa e prevalente» di rifiuti speciali dà senz’altro titolo alla detassazione, il collegamento di magazzini di materie prime e di merci alle aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili deve risultare strettamente funzionale, ed esclusivo, di modo che non possa concepirsi una loro utilizzazione (e la loro stessa esistenza) in assenza di quelle aree di produzione dei rifiuti speciali.
Di notevole interesse è il principio espresso sulla riduzione della quota variabile della TARI per i rifiuti assimilati avviati autonomamente a recupero o riciclo. La Corte dichiara illegittima la norma regolamentare comunale che limitava la riduzione ad una percentuale massima dell'1%. Secondo i giudici, la legge impone che il beneficio sia effettivamente proporzionale alla quantità di rifiuti recuperati. Qualsiasi tetto massimo fissato dal regolamento comunale altera il criterio di proporzionalità voluto dal legislatore e deve essere disapplicato anche d'ufficio.
La Cassazione respinge la tesi della contribuente in relazione ai parcheggi coperti destinati alla clientela. Secondo la Corte tali aree sono da considerarsi "operative", in quanto funzionali all'attività commerciale del supermercato e necessarie al suo svolgimento. Anche se sussiste un rapporto di pertinenza con il punto vendita, il parcheggio contribuisce all'operatività dell'attività economica e pertanto rimane assoggettato a TARI … il parcheggio destinato alla clientela di un punto vendita aperto pubblico deve, per l’appunto, ritenersi area operativa nella misura in cui – per quanto posta a servizio del bene tassabile e, dunque, in rapporto di pertinenzialità con lo stesso – concorre a quella stessa operatività della superficie cui accede, così rendendo possibile l’effettivo svolgimento dell’attività principale cui si connette la produzione di rifiuti (v. Cass., 26 novembre 2024, n. 30505; Cass., 16 luglio 2024, n. 19551).

