Corte di Cassazione s. 22116/2025. La riduzione per rifiuti speciali va dichiarata. Non sono sufficienti i mud
In materia di TARSU vale la regola per cui tanto le deroghe alla tassazione quanto le riduzioni delle superfici e tariffarie non operano in via automatica.
In materia di TARSU vale la regola per cui tanto le deroghe alla tassazione quanto le riduzioni delle superfici e tariffarie non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denuncia originaria o in quella di variazione (Cass., 13 agosto 2004, n. 15867 cui adde Cass., 17 settembre 2019, n. 23059; Cass., 3 marzo 2010, n. 5036; Cass., 15 aprile 2005, n. 7915; v., altresì, Cass., 23 febbraio 2018, n. 4602; Cass., 13 settembre 2017, n. 21250; Cass., 31 luglio 2015, n. 16235; nonchè Cass., 12 dicembre 2019, n. 32741, cit.).
La Corte di Cassazione conferma la valenza dell’obbligo dichiarativo anche per il caso in cui si tratti di aree in cui si formino “in via continuativa e prevalente” rifiuti speciali, ed a condizione che i produttori (tenuti a provvedere a proprie spese) “ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”.
La Cassazione conferma la decisione dei giudici di merito che non hanno ritenuto decisiva la documentazione prodotta, posto che il registro di carico e scarico ed i prodotti Modelli unici di dichiarazione, cd. MUD, non hanno valore di “prova legale”, ponendo l’attenzione sulla mancata produzione dei “contratti”. Invero i MUD ed i registri di carico-scarico non sono sufficienti, ai fini dell’esclusione dalla assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi agli urbani, “dovendo la società fornire la prova di avere provveduto al loro effettivo smaltimento mediante ditte specializzate, producendo copia dei relativi contratti e/o delle relative fatture, in quanto ratio dell’esclusione della imposta, in tale caso, è di evitare una indebita duplicazione di costi in capo ai soggetti che producono tali rifiuti e che sono tenute a pagare imprese specializzate per il loro smaltimento in quantità maggiori di quelle previste dalla deliberazione comunale (cfr. Cass. n. 10812/2016; sull’insufficienza della sola produzione documentale dei MUD cfr. anche Cass. n. 15481/2019; vedi anche Cass. 19888/2024).

