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Corte di Cassazione s. 19631/2024. TARI dovuta sul parcheggio di un ingrosso commerciale

I parcheggi utilizzati dalla clientela business e dagli operatori dediti alla movimentazione di merci, contribuiscono alla capacità operativa del centro commerciale. Non possono essere considerati “non operativi” e quindi esonerati dalla tassazione.

I parcheggi utilizzati dalla clientela business e dagli operatori dediti alla movimentazione di merci, contribuiscono alla capacità operativa del centro commerciale. Non possono essere considerati “non operativi” e quindi esonerati dalla tassazione.

Nella specie, la conclusione in termini di operatività ed autonoma capacità produttiva si avvalora a fortiori, trattandosi pacificamente di parcheggio frequentato sia da clientela business sia da operatori dediti alla movimentazione di ingenti quantità di merce, come è connaturato ad un centro-vendita rivolto per lo più ad un pubblico professionale e di grossisti.  Sicché, in difetto del requisito di non-operatività come si è finora inteso, non possono che venir meno – ai fini della tassazione dei rifiuti – anche i parametri esonerativi della pertinenzialità e della accessorietà; del resto, anche logicamente irrealistici se rapportati, com’è d’obbligo, ad un tipo di attività commerciale come quella in esame il cui espletamento e la cui organizzazione, in assenza di quelle aree funzionali, neppure potrebbero concepirsi

Quanto alla pensilina si tratta di quella struttura a sbalzo, sopraelevata rispetto al piano di calpestio, alla quale accedono all'indietro gli autoarticolati per immettere direttamente le merci trasportate all'interno delle superfici coperte attraverso apposite imboccature: come sostenuto dal Comune ricorrente, queste aree, in quanto operative e suscettibili di produzione di rifiuti per la loro connaturata destinazione alla frequentazione antropica e veicolare, debbono ritenersi tassabili. 

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