Corte di Cassazione s. 19631/2024. Il parcheggio della struttura di vendita paga la TARI. Confermata la debenza della quota fissa in caso di rifiuti speciali
Una articolata sentenza della suprema Corte affronta diverse questioni che si ripetono costantemente nel quotidiano degli uffici TARI: la presenza di aree di vendita per le quali si invoca di non versare la TARI sia per la questione degli imballaggi sia per le aree scoperte, spesso adibite a transito e parcheggio.
Una articolata sentenza della suprema Corte affronta diverse questioni che si ripetono costantemente nel quotidiano degli uffici TARI: la presenza di aree di vendita per le quali si invoca di non versare la TARI sia per la questione degli imballaggi sia per le aree scoperte, spesso adibite a transito e parcheggio.
L’esonero da Tari, tramite la riduzione di superficie sottoposta ad imposizione, opera solo per la parte di essa in cui si producono, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilabili (tra cui gli imballaggi terziari e quelli secondari non destinati alla raccolta differenziata istituita dal Comune) e non assimilati, e non anche per l’intera superficie del locale destinato ad attività di vendita, trattandosi di superficie potenzialmente idonea alla produzione di rifiuti urbani, e ciò a prescindere dalla mancata produzione in concreto degli stessi e dalla mancata fruizione del servizio pubblico ad essi dedicato.
E’ inoltre sempre dovuta sull’intera superficie del locale adibito alla vendita la quota fissa del tributo, in ragione della sua finalità lato sensu remuneratoria (pur senza uno stretto legame di corrispettività) di un servizio pubblico specifico (art.1 co. 651 legge Tari, richiamante il d.P.R. 158/99);
L'esclusione del versamento della parte variabile è possibile ogniqualvolta il contribuente sia in grado di dimostrare la mancata produzione su quella determinata superficie di rifiuti conferibili a smaltimento o la produzione esclusiva di rifiuti speciali, non assimilati o assimilabili.
In merito all’area scoperta annessa al centro-vendita gestito da Metro Italia, ed adibita a parcheggio gratuito della clientela e movimentazione mezzi commerciali, l’accertamento così descrive i luoghi: “l'area scoperta di cui si controverte è costituita da parcheggio gratuito per la clientela per metri quadrati 7203 e da pensilina per metri quadrati 638, come puntualizzato nel ricorso introduttivo, (…) Quanto alla pensilina si tratta di quella struttura a sbalzo, sopraelevata rispetto al piano di calpestio, alla quale accedono all'indietro gli autoarticolati per immettere direttamente le merci trasportate all'interno delle superfici coperte attraverso apposite imboccature (…).
La Cassazione ritiene che, queste aree, in quanto operative e suscettibili di produzione di rifiuti per la loro connaturata destinazione alla frequentazione antropica e veicolare, debbono ritenersi tassabili. Si richiama sul punto la Cass. n. 8908/18 (in fattispecie Tarsu su parcheggio scoperto annesso a centro commerciale): “Né, d'altro canto, assume rilievo conclusivo la circostanza che ‘il Comune non esige il pagamento della TARSU’ in relazione alle superfici scoperte destinate a parcheggio del centro commerciale, poiché l'argomentazione si pone in palese contraddizione con la normativa primaria innanzi esaminata, in forza della quale anche per le aree scoperte il contribuente è tenuto a pagare la tassa, quando si tratta di aree frequentate da persone e, quindi, produttive in via presuntiva di rifiuti, rimanendo a suo carico l'onere di provare con apposita denuncia, ed idonea documentazione, la sussistenza dei presupposti per l'esenzione della quale più volte si è detto in precedenza (…).”
D’altra parte, sempre con riguardo alla tassabilità delle aree destinate a parcheggio, si è sviluppata (pur nella oggettiva peculiarità della fattispecie) un’ampia casistica giurisprudenziale relativa alle autorimesse pubbliche e soprattutto ai parcheggi pubblici comunali (tra le molte: Cass.n. 16287/24; Cass.n. 14404/24; Cass.n. 18612/23; Cass.n. 34392/21; Cass.n. 19739/21; Cass.n. 18124/21), nella quale si è molto discusso della titolarità della legittimazione tributaria passiva (a seconda che il Comune mantenga il pieno controllo sostanziale ed organizzativo dell’area, ovvero l’affidi alla società concessionaria in una con la riscossione della tariffa di sosta), ma mai si è dubitato – per quello che anche qui deve valere – del fatto che le aree di parcheggio siano di per sé pienamente idonee alla produzione di rifiuti in ragione del flusso antropico su di esse, talora anche massiccio. Idoneità che, nella sua rilevanza puramente obiettiva, certo prescinde a fini impositivi dal carattere gratuito ovvero oneroso della fruizione del parcheggio.
Nella specie, poi, la conclusione in termini di operatività ed autonoma capacità produttiva si avvalora a fortiori, trattandosi pacificamente di parcheggio frequentato sia da clientela business sia da operatori dediti alla movimentazione di ingenti quantità di merce, come è connaturato ad un centro-vendita rivolto per lo più ad un pubblico professionale e di grossisti.

