Corte di Cassazione s. 18946/2025 - IMU dovuta dal concessionario di patrimonio indisponibile.
Con la sentenza 18946/2025, la Cassazione conferma la soggettività passiva IMU del concessionario di patrimonio indisponibile, in applicazione dell’art. 9 comma 1 del d.lgs. 23/2011 che ha attribuito la soggettività passiva IMU al concessionario di aree demaniali.
Con la sentenza 18946/2025, la Cassazione conferma la soggettività passiva IMU del concessionario di patrimonio indisponibile, in applicazione dell’art. 9 comma 1 del d.lgs. 23/2011 che ha attribuito la soggettività passiva IMU al concessionario di aree demaniali.
Il collegio giudicante ricorda che secondo un principio di diritto applicabile anche in tema di IMU la cui disciplina espone una medesima disposizione (d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 9, comma 1) – «l'art. 18, comma 3, della l. n. 388 del 2000, nel modificare l'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, prevedendo che "nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario", ha reso quest'ultimo, a partire dall'annualità 2001, di applicabilità della nuova disciplina, obbligato non solo sostanziale, in sede di rivalsa del concedente, ma anche formale, facendo venir meno la necessità di accertare se la concessione attributiva del diritto di costruire immobili sul demanio avesse effetti reali, con conseguente tassabilità degli immobili ai fini ICI in capo al concessionario, od obbligatori, con l'opposta conseguenza dell'intassabilità.» (v. Cass., 10 dicembre 2010, n. 24969 cui adde, ex plurimis, Cass., 15 dicembre 2020, n. 28563; Cass., 10 aprile 2019, n. 10006).
Anche in presenza di disposizioni eccezionali o di carattere tassativo l'interprete è tenuto a ricercare, pur senza superarlo arbitrariamente, l'esatto valore semantico della formula legislativa al fine di stabilire se la regula juris debba essere "estesa" (o, più esattamente, dichiarata applicabile), secondo l'intenzione del legislatore, a casi che pur non risultando espressamente considerati nel testo della norma, debbono ritenersi in esso implicitamente compresi e disciplinati, alla stregua, quindi, di un’interpretazione volta ad enucleare la «massima capacità di espansione» del contenuto della disposizione normativa.
Secondo un consolidato, e risalente, orientamento interpretativo delle Sezioni Unite della Corte, l'attribuzione a privati dell'utilizzazione di beni del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato o dei Comuni, quale che sia la terminologia adottata nella convenzione ed ancorché essa presenti elementi privatistici, è sempre riconducibile, ove non risulti diversamente, alla figura della concessione-contratto, atteso che il godimento dei beni pubblici, stante la loro destinazione alla diretta realizzazione di interessi pubblici, può essere legittimamente attribuito ad un soggetto diverso dall'ente titolare del bene - entro certi limiti e per alcune utilità - solo mediante concessione amministrativa; ed in particolare si è rimarcato che nella figura della concessione-contratto «la Pubblica Amministrazione è titolare di una posizione particolare e privilegiata rispetto all'altra parte, in quanto dispone, oltre che dei diritti e della facoltà che nascono comunemente dal contratto, di pubblici poteri che derivano direttamente dalla necessità di assicurare il pubblico interesse in quel particolare settore, in cui la concessione è diretta a produrre i suoi effetti.
Riguardo del titolo di godimento del bene del patrimonio indisponibile, alcuna differenziazione si pone rispetto alla fattispecie oggetto di espressa previsione normativa («Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.»; d.lgs. n. 23 del 2011, art. 9, comma 1, cit.); e la congiunzione delle due fattispecie in esame ancor più rileva nell’identificazione del presupposto di imposta che lì e qui si raccorda al godimento di un bene oggetto di concessione amministrativa
Può, dunque, enunciarsi il seguente principio di diritto: «In tema di IMU, sussiste la soggettività passiva del concessionario di beni del patrimonio indisponibile ricorrendo l'eadem ratio della disposizione che ha individuato la soggettività passiva nel concessionario di beni demaniali (d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 9, comma 1), considerato che sia i beni demaniali che quelli del patrimonio indisponibile appartengono alla categoria generale dei beni pubblici, non sussistendo tra le due categorie una sostanziale differenza quanto alla funzione esercitata, e che il presupposto del tributo deve identificarsi, nell’uno così come nell’altro caso, nel godimento del bene oggetto di concessione.

