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Corte di Cassazione s. 18941/2025 - IMU. Esenzione per temporaneo inutilizzo

Il temporaneo inutilizzo (per ragioni più o meno transitorie) non equivale alla definitiva cessazione della destinazione pubblicistica del bene.

Il temporaneo inutilizzo (per ragioni più o meno transitorie) non equivale alla definitiva cessazione della destinazione pubblicistica del bene; per cui, anche la perdita dell’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (al pari di quella prevista dall’art. 9, comma 8, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23), può giustificarsi soltanto in presenza di una situazione di fatto o di una scelta dell’ente pubblico che determini l’irreversibile inutilizzabilità del bene per l’attuazione delle finalità istituzionali (come nel caso del venir meno della sua disponibilità), non essendo sufficiente a tal fine la sopravvenienza di una materiale interruzione (ancorché di imprevedibile durata) nella latente continuità della vocazione funzionale del bene, anche se il ripristino dell’originaria destinazione (seppure in relazione strumentale ad un diverso settore della medesima amministrazione) possa dipendere dalle scelte organizzative o dalle esigenze finanziarie dell’ente pubblico (in termini: Cass., Sez. 5^, 11 febbraio 2021, n. 3445).  

La questione affrontata riguarda un complesso ospedaliero che presentava delle aree inutilizzate rispetto alla funzione ospedaliera ma venivano utilizzate come magazzino.

La Cassazione critica la decisione del giudice di appello che ha improntato l’intera decisione su un rilevato inutilizzo delle superfici accertate, senza, tuttavia, verificare se ciò fosse sintomo di un irreversibile mutamento della destinazione a fini protetti del bene, arrivando persino ad affermare che solo la concreta esecuzione di lavori sugli immobili avrebbe potuto giustificare l’esenzione. 

La funzione di archivio, magazzino e logistica, cui sono state adibite alcune superfici del complesso a seguito del trasferimento dell’ospedale sono strettamente strumentali rispetto allo svolgimento delle funzioni sanitarie ed amministrative proprie della Azienda Usl. (…) La funzione di magazzino partecipa, pertanto, strumentalmente allo svolgimento dei compiti istituzionali dell’Ente, essendo volta a garantire la logistica delleattrezzature necessarie per lo svolgimento di tali compiti.

Il requisito della destinazione “concreta” ed “effettiva” è condizione necessaria per l’accesso all’esenzione non solo per gli immobili posseduti dagli enti non commerciali ai sensi della lettera g) del comma 759, ma anche per la fattispecie della lettera a) quindi, gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

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