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TARI accertamento e riscossione 1 min di lettura

Corte di Cassazione s. 18689/2024. TARI. Assoggettabili i magazzini dei prodotti finiti. Dovuta anche la quota fissa

La Cassazione, nella sentenza 18689/2024, sostiene due questioni rilevanti in difformità alle interpretazioni della giustizia amministrativa.

La Cassazione, nella sentenza 18689/2024, sostiene due questioni rilevanti in difformità alle interpretazioni della giustizia amministrativa.

Per la Cassazione non si tiene conto, ai fini TARI, dei magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio dell’attività produttiva, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, mentre sono assoggettabili alla tassa i magazzini destinati allo stoccaggio di semilavorati e/o prodotti finiti connessi a lavorazioni produttive di rifiuti assimilati, i magazzini di attività commerciali, i magazzini relativi alla logistica e i magazzini di deposito di merci e/o mezzi di terzi. 

La Cassazione ribadisce che la parte fissa della TARI è sempre dovuta per intero, sulla base del mero presupposto del possesso o detenzione di superfici nel territorio comunale astrattamente idonee alla produzione di rifiuti, in quanto astrattamente idonee ad ospitare attività antropiche inquinanti e, dunque, a costituire un carico per il gestore del servizio, essendo essa destinata a finanziare i costi essenziali e generali di investimento e servizio nell’interesse dell’intera collettività e dunque indipendentemente dalla qualità e quantità dei rifiuti prodotti, così come dall’oggettiva volontaria fruizione del servizio comunale, purché effettivamente apprestato e messo a disposizione della collettività (cfr. Cass. nn. 8205 e 8222/2022, n. 7187/2021, n. 5360/2020 e n. 14038/2019).

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