Corte di Cassazione s. 17667/2024. Confermata la prescrizione quinquennale dei tributi locali
La Corte di Cassazione conferma il carattere di debenza periodica della TARI ai fini del computo della prescrizione
La Corte di Cassazione conferma il carattere di debenza periodica della TARI ai fini del computo della prescrizione. Risulta errata la decisione del collegio regionale che ha applicato il termine di prescrizione ordinario decennale, vertendosi appunto non di tributi erariali, ma di tributi locali assumibili a prestazione periodica o di durata ex art. 2948 n.4 cod.civ.
A nulla rilevava che l’indicazione di un termine decennale di prescrizione fosse inizialmente provenuta, per errore, dalla stessa parte contribuente, posto che la ‘durata’ del termine prescrizionale, in sé considerata, non costituisce materia disponibile delle parti (art.2936 cod.civ.) e che, a fronte della natura estintiva della prescrizione eccepita dal contribuente, l'individuazione dell’esatto termine legale applicabile in ragione della natura del credito spettava (concretando esso un elemento normativo della fattispecie, in contesto fattuale assodato) al giudice di merito, al quale parimenti spettava di verificarne la effettiva maturazione avuto riguardo agli atti di esercizio della potestà impositiva e riscossiva (v.Cass.n.1980/22). Né sussistevano nella specie – nella pacifica assenza di titolo giudiziale definitivo e di actio judicati - i presupposti per ravvisare la conversione del termine breve in quello ordinario decennale, ricorrendo in proposito quanto stabilito da Cass. SSUU n. 23397/16 (v.anche Cass. n. 33797/19 ed innumerevoli altre successive), secondo cui: “il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”.

