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Corte di Cassazione s. 1733/2026. Responsabilità da posizione del socio di SNC. Sufficiente la notifica del titolo alla società

La Cassazione chiarisce che nelle società di persone la responsabilità del socio deriva dalla sua qualità di socio (“da posizione”) e non dai suoi comportamenti personali (“per fatto proprio”).

La Cassazione ribadisce che per le società di persone (S.n.c. e, con i limiti di legge, S.a.s.) la responsabilità del socio discende direttamente dalla legge in quanto tale, cioè dalla qualità di socio: non è una responsabilità “per fatto proprio” ma una responsabilità “da posizione”.

Ciò comporta che il socio risponde dei debiti tributari sociali al pari della società, in via sussidiaria, senza bisogno di uno specifico accertamento nei suoi confronti.

La Corte richiama in particolare le Sezioni Unite 28709/2020:

  • l’obbligazione della società è presupposto costitutivo dell’obbligo del socio illimitatamente responsabile;
  • il titolo si forma nei confronti della società (soggetto passivo d’imposta);
  • sul socio ricade, per legge, la responsabilità sussidiaria sullo stesso debito d’imposta.

ATTENZIONE ALLA PREVENTIVA ESCUSSIONE. Il socio può opporre, anche impugnando gli atti successivi (es. intimazione di pagamento), la violazione del beneficio di preventiva escussione: spetta all’ente creditore provare l’insufficienza del patrimonio sociale (totale o parziale) se vuole agire sul socio. Questa eccezione non è soggetta a decadenza: se non viene fatta con la cartella, può essere proposta con l’intimazione o addirittura in sede esecutiva contro il pignoramento.

Per agire contro il socio (o ex socio) non serve notificare tutte le cartelle presupposte se queste sono state regolarmente notificate alla società: è sufficiente notificare al socio la cartella (se emessa ad hoc) o anche soltanto l’“intimazione di pagamento” (oggi avviso di intimazione ex art. 50 DPR 602/73), essendo atti dipendenti dal ruolo formatosi verso la società. 

Inoltre, per l’ex socio, la responsabilità verso i terzi copre le obbligazioni sociali sorte quando il rapporto sociale era in essere: rileva il momento in cui il debito diventa esigibile e resta inadempiuto, non solo quello “di insorgenza” astratta dell’obbligazione. Quindi, se i debiti tributari sono anteriori all’uscita del socio, la responsabilità permane.

NE CONSEGUE CHE: L’omessa notifica delle cartelle (e quindi anche di un accertamento esecutivo al socio) non comporta decadenza nei suoi confronti se le cartelle sono state notificate alla società e al socio è stata regolarmente notificata l’intimazione (o un atto equipollente).

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