Corte di Cassazione s. 16846/2024. Notifica cartacea di documento digitale
La Corte di Cassazione, nella sentenza 16846/2024, conferma la possibilità di notificare l’accertamento nativo digitale, prodotto in copia a stampa, stampato per la notifica postale.
La Corte di Cassazione, nella sentenza 16846/2024, conferma la possibilità di notificare l’accertamento nativo digitale, prodotto in copia a stampa, stampato per la notifica postale.
L’atto impugnato era stato sottoscritto digitalmente del direttore dell’Ufficio dell’Agenzia con attestazione di conformità all’originale informatico resa dal funzionario in calce al provvedimento per notifica per il tramite del servizio postale. Le copie analogiche di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte, a condizione che la loro conformità all’originale sia attestata da un pubblico ufficiale autorizzato.
Alla stregua di quanto fin qui detto possono affermarsi i seguenti principi di diritto. «L'avviso di accertamento firmato digitalmente nel regime di cui all'art. 2, comma 6, d.lgs. n. 82 del 2005 (ratione temporis applicabile dal 14 settembre 2016 fino al 26 gennaio 2018), non è nullo per difetto di sottoscrizione, posto che l'esclusione dell'utilizzo di strumenti informatici prevista per l'esercizio delle attività e funzioni ispettive fino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 217 del 2017 riguarda la sola attività di controllo fiscale e non può estendersi agli avvisi di accertamento ed in genere agli atti impositivi». «La copia analogica dell’avviso di accertamento, sottoscritta digitalmente dal funzionario incaricato e dichiarata conforme all’originale informatico nel rispetto della previsione dell’art. 23 del d.lgs. n. 82 del 2005, tiene luogo del menzionato originale ed è validamente notificata al contribuente, oltre che a mezzo posta elettronica certificata, anche a mezzo del servizio postale»

