Corte di Cassazione s. 16287/2024. TARI dovuta su aree scoperte parcheggio con la stessa tariffa dei garage
La Corte di cassazione ritiene possibile applicare al parcheggio scoperto la stessa tipologia tariffaria del parcheggio coperto.
La Corte di cassazione ritiene possibile applicare al parcheggio scoperto la stessa tipologia tariffaria del parcheggio coperto.
La ricorrente contestava il regolamento comunale ritenendo che avrebbe dovuto prevedere un'apposita sottocategoria per le aree scoperte adibite a parcheggio pubblico, essendo queste caratterizzate da una peculiare potenzialità di produzione di rifiuti. Secondo l'impostazione della ricorrente, sarebbe stato necessario operare una distinzione in base al tipo d'uso, non essendo possibile equiparare i parcheggi al chiuso alle aree scoperte adibite a parcheggio.
La semplice contestazione per cui le aree scoperte adibite a parcheggio produrrebbero meno rifiuti dei garages coperti, è irrilevante, ai fini della disapplicazione, poiché in tal modo non si è evidenziato un vizio di legittimità delle delibere, ma si è solo contestato il merito della scelta sotto il profilo tecnico - amministrativo.
La legge non obbliga l'ente impositore a determinare in maniera rigorosamente omogenea e paritaria le tariffe in relazione agli immobili cui si riferisce il tributo, essendo l'amministrazione comunale titolare di un potere tecnico-discrezionale che deve necessariamente tenere conto delle peculiarità delle varie possibili fattispecie oggetto di regolamentazione in ragione delle caratteristiche del suo territorio e della produzione di rifiuti; ma una tale valutazione non può giungere a contraddire le finalità stesse e la ratio del tributo. Quest'ultima è strumentale alle finalità, consistenti nell'idoneità e necessità del gettito tributario a coprire i costi complessivi del servizio erogato, ripartendone ragionevolmente gli oneri in coerenza alla natura di tassa e con la quantità di rifiuti potenzialmente producibili dalle varie tipologie di beni e della rispettiva capacità inquinante.
La discrezionalità dell'ente territoriale nell'assumere le determinazioni al riguardo, in particolare, nello stimare in astratto la capacità media di produzione di rifiuti per tipologie, ha natura eminentemente tecnica, non "politica". Come tale, si deve basare su una stima realistica in ragione delle caratteristiche proprie dell'imposizione; deve, insomma, concretamente rispettare, nell'esercizio di siffatta discrezionalità tecnica, il fondamentale e immanente principio di proporzionalità, incluse adeguatezza e necessarietà
Nel caso di specie, la Corte osserva che, sotto il profilo della produzione di rifiuti, l'attività svolta all'interno delle aree scoperte adibite a parcheggio è del tutto sovrapponibile a quella svolta negli immobili adibiti ad autorimesse o a garages. Si tratta sempre di prestazioni di servizi, nella specie attività di parcheggio o ricovero di beni o mezzi, a fronte della prestazione di un corrispettivo. Nella verifica del criterio dell'omogeneità circa la potenzialità di produzione di rifiuti ben poco cambia se l'attività sia svolta al coperto o al chiuso.

