Corte di Cassazione s.14518/2024. Gli immobili destinati a infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione versano l’IMU se non classificati in f7
La Cassazione nella sentenza 14518/2024 ha stabilito che l’esenzione IMU riconosciuta dell’art. 12 comma 2 d.lgs. 15 febbraio 2016 n. 33 necessita della corrispondente classificazione catastale; in assenza del requisito catastale non è possibile riconoscere il beneficio.
La Cassazione nella sentenza 14518/2024 ha stabilito che l’esenzione IMU riconosciuta dell’art. 12 comma 2 d.lgs. 15 febbraio 2016 n. 33 necessita della corrispondente classificazione catastale; in assenza del requisito catastale non è possibile riconoscere il beneficio.
La questione affrontata è di particolare interesse per i comuni che si sono visti presentare richieste di rimborso da parte di contribuenti che tardivamente hanno proceduto con l’assegnazione della nuova categoria catastale F7.
Il comune, ribadisce che la società contribuente avrebbe dovuto comunicare la modifica catastale, considerato che, ai fini dell'applicazione del tributo, fa fede la risultanza catastale, e che dunque il soggetto proprietario di unità immobiliari destinati alla tipologia di impianti di cui al D.lgs.33/2016 che risultavano già censiti al catasto e produttivi di rendita al momento della sua entrata in vigore, come nel caso di specie, fosse onerato di tale adempimento (cioè la richiesta di modifica catastale con attribuzione della categoria F/7), al fine di poter godere del beneficio.
La società controricorrente - rilevando che l’impianto di telecomunicazione con relativa centrale di supporto, come previsto dall’art 86, comma 1, d.gs del 1 agosto 2003 n. 259 (del Codice delle Comunicazioni), era stato già oggetto di rilascio di autorizzazione da parte del Comune il quale aveva ricevuto anche la descrizione dell’impianto, in ottemperanza alla disposizione del successivo comma 8, e che, pertanto, la amministrazione era a conoscenza che l’immobile era adibito a centrale per le telecomunicazioni
La Corte ritiene di dover dare continuità all'indirizzo espresso (ex plurimis: Cass., ord. 08/04/2024 n. 9364; Cass., ord., 12/04/2019 n. 10283) in base al quale, in tema di esenzione IMU, il riconoscimento del beneficio fiscale previsto esige la corrispondente oggettiva classificazione catastale, per cui, se il contribuente non provvede a tale adempimento (cioè, nel caso di specie, la richiesta di modifica catastale con attribuzione della categoria F/7), non può godere del beneficio. L'obbligo dichiarativo è infatti una condizione necessaria per l’ottenimento del beneficio fiscale, e dunque l’omessa presentazione della dichiarazione comporta la non spettanza del beneficio. Ciò è quanto avvenuto nel caso di specie. Se ne deve concludere per l’accoglimento del motivo di ricorso, attesa la erronea applicazione dell’art. 12 comma 2 d.lgs. 15 febbraio 2016 n. 33, in quanto applicato in difetto del necessario presupposto della comunicazione della categoria catastale F/7 da parte del contribuente.

