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Canone unico 2 min di lettura

Corte di Cassazione s. 11479/2026. Il gestore di telefonia versa il CUP

La sentenza n. 11479/2026 stabilisce che anche chi non possiede le infrastrutture di rete deve pagare il Canone Unico Patrimoniale se le usa indirettamente e ne ricava un vantaggio per il servizio di telefonia.

La sentenza n. 11479/2026 della Corte di Cassazione chiarisce in modo netto che anche il gestore di servizi di telefonia che utilizza infrastrutture di rete di proprietà altrui è tenuto al pagamento del Canone Unico Patrimoniale (CUP), quando tale utilizzo avviene in modo “mediato”, cioè senza essere proprietario delle infrastrutture ma traendone un vantaggio funzionale diretto per l’erogazione del servizio.

La Corte smentisce l’impostazione seguita dal giudice di merito, che aveva distinto tra “utilizzo materiale” della rete (imputabile solo al proprietario) e “utilizzo virtuale” (attribuito al semplice fornitore del servizio). Secondo la Cassazione, questa distinzione non ha alcun fondamento giuridico: la trasmissione del servizio telefonico avviene sempre attraverso un mezzo fisico (cavi, fibra, onde radio), e dunque configura inevitabilmente un uso materiale dell’infrastruttura, anche quando l’accesso avviene tramite tecnologie di separazione “virtuale” dei flussi (come il VULA).

Ne consegue che l’uso mediato della rete integra comunque un’occupazione rilevante ai fini del CUP. Il gestore di telefonia, pur non essendo titolare della concessione di occupazione del suolo pubblico, beneficia economicamente e funzionalmente dell’infrastruttura e pertanto deve sopportarne anche i relativi oneri, in applicazione del principio “cuius commoda, eius et incommoda”.

La Corte chiarisce inoltre che la norma di interpretazione autentica del 2021, che esclude l’occupazione mediata per i soggetti che vendono beni utilizzando reti altrui (come nei settori dell’energia o del gas), non è applicabile ai servizi di telefonia. La telefonia non comporta la vendita di un bene, ma l’erogazione di un servizio, e le norme agevolative – in quanto eccezionali – non possono essere estese oltre i casi espressamente previsti.

L’effetto pratico della sentenza è rilevante per i Comuni: viene confermata la legittimità dell’imposizione del CUP nei confronti degli operatori di telecomunicazioni, anche quando questi non siano proprietari delle reti e vi accedano solo “virtualmente”. In sostanza, non conta il titolo di proprietà dell’infrastruttura, ma l’effettivo utilizzo, anche mediato, che consente al gestore di svolgere la propria attività commerciale.

La Cassazione enuncia infine un principio di diritto destinato ad avere applicazione generale:
il gestore di servizi telefonici che utilizza, anche tramite accesso virtuale, una rete di proprietà altrui è soggetto al pagamento del CUP.

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