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Corte di Cassazione penale s. 31129/2024. Occupazione abusiva di suolo pubblico

Una recente sentenza della Corte di cassazione, sezione penale, ha negato la possibilità di applicare le disposizioni di semplificazione relative al codice dei beni culturali e del paesaggio, che permettono di non acquisire l’autorizzazione fino al 31.12.2024, a un caso di sequestro avente ad oggetto l'occupazione abusiva di suolo demaniale di un chiosco.

Una recente sentenza della Corte di cassazione, sezione penale, ha negato la possibilità di applicare le disposizioni di semplificazione relative al codice dei beni culturali e del paesaggio, che permettono di non acquisire l’autorizzazione fino al 31.12.2024, a un caso di sequestro avente ad oggetto l'occupazione abusiva di suolo demaniale di un chiosco.

Ai sensi del DL 137/2020, art. 9-ter comma 5, "ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a far data dal 10 gennaio 2021 e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della Legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380".  Inoltre, con DL 144/2022, art. 40 comma 1, si è disposto che "l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, è prorogata al 31 dicembre 2023 salva disdetta da parte dell'interessato e con legge 214 del 2023, art. 11 comma 8, si è stabilito che all'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

I giudici ritengono che la predetta normativa si riferisca a "strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della Legge n. 287 del 1991" e tra le attività di cui a tale ultima legge rientrano alla lettera c) art. 5 "esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari".

La natura precaria di un manufatto non solo non dipende semplicemente dalla mera rimovibilità o dal mancato ancoraggio al suolo dell'opera, ma deve risultare dalla intrinseca destinazione materiale della stessa ad un uso realmente ed obiettivamente precario e temporaneo per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo.

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