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Corte di Cassazione ordinanza n. 4313/2025. Sostituzione in giudizio della contestazione da infedele dichiarazione a omesso versamento.

Il caso trattato dalla Corte riguarda un avviso di accertamento emesso per infedele dichiarazione ma modificato in giudizio come omesso versamento.

CONDIZIONI

Il caso trattato dalla Corte riguarda un avviso di accertamento emesso per infedele dichiarazione ma modificato in giudizio come omesso versamento. L’ente impositore aveva integrato e modificato la motivazione dell’avviso di accertamento in corso di causa (mediante le proprie controdeduzioni), con la sostituzione della contestazione dell’“omesso versamento” all’“omessa/infedele dichiarazione”, aspetto che secondo il ricorrente implica una omissione di pronuncia sulla motivazione originaria (infedele dichiarazione invece di omesso versamento) in spregio al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. 

Secondo la  Corte è pacifico che l'obbligo motivazionale dell'avviso di accertamento in materia di ICI (ma le stesse argomentazioni possono valere anche per l’IMU) deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare l'an e il quantum dell'imposta

Pertanto, l’indicazione – attraverso un prospetto analitico e riassuntivo – dell’identificazione catastale, della superficie rilevante, del valore imponibile, dell’aliquota applicabile e dell’imposta liquidata per ciascun immobile è sufficiente ad assicurare la completezza motivazionale dell’avviso di accertamento in ossequio ai parametri dell’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212. 

Per orientamento costante di questa Corte, non è consentito all'ente impositore di sopperire con integrazioni in sede processuale alle lacune dell'atto impositivo per difetto di motivazione. Per cui, l’ufficio accertatore non può modificare e/o integrare il presupposto della propria pretesa originariamente contenuta nell'accertamento, poiché è solo tale motivazione che delimita i confini della lite, atteso che le ragioni poste a base di un atto impositivo non possono essere oggetto di modifica e/o di integrazione durante la fase contenziosa, in quanto la difesa del ricorrente si concentra su quanto illustrato nella motivazione. 

Ciò non di meno, si può ritenere che un eventuale errore dell’ente impositore nell’indicazione della causale dell’obbligazione tributaria (come è accaduto nel caso di specie, con riguardo all’“omessa/infedele dichiarazione” in luogo dell’“omesso versamento”), che sia, però, agevolmente riconoscibile dal contribuente in base allo stesso contenuto dell’atto impositivo, non comporta una indebita integrazione o sostituzione della motivazione nel caso di mera “rettifica” in sede processuale del nomen iuris dell’addebito contestato, in ossequio al criterio desumibile dall'art. 1363 cod. civ. (applicabile anche ai provvedimenti amministrativi), volto a privilegiare il significato che risulta dal complesso dell'atto in base al collegamento sistematico tra le diverse disposizioni in esso contenute, indipendentemente da mere denominazioni formali o da qualificazioni giuridiche adoperate dall’ente impositore (in termini: Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2013, n. 1659).

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