Corte di Cassazione ord. 8667/2026. Cumulo giuridico applicabile alle violazioni commesse fino al 31 agosto 2024
La Cassazione, con l’ordinanza n. 8667/2026, conferma l’applicazione del cumulo giuridico alle violazioni commesse fino al 31 agosto 2024. In caso di violazioni della stessa natura, quindi, non si applica automaticamente una sanzione per ogni annualità.
Quando il contribuente commette la stessa violazione in più annualità, non si deve applicare una sanzione autonoma per ogni anno in modo meccanico, ma occorre verificare l'applicazione dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 472/1997, almeno fino alla novella normativa che escluderà il cumulo giuridico per i tributi locali.
Nel caso esaminato, la società aveva omesso la denuncia TOSAP per una serie di annualità consecutive, dal 2014 al 2020. La Corte osserva che si tratta di comportamenti tra loro strettamente collegati, riconducibili a un'unica condotta sostanziale che si è protratta nel tempo. Per questo motivo le violazioni avrebbero dovuto essere considerate unitariamente ai fini sanzionatori. Quando le violazioni della stessa indole sono commesse in periodi d'imposta diversi, il meccanismo corretto consiste nell'unificare tutte le sanzioni riferite alle diverse annualità e determinare un'unica sanzione complessiva, assumendo come base la sanzione più grave e applicando successivamente l'aumento previsto dalla legge, compreso tra la metà e il triplo.
La Corte si sofferma anche sulla novità apportata dal d. lgs 87/2024 che esclude il cumulo ma per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024: evidenzia che in ragione delle data di commissione delle violazioni contestate, occorre fare riferimento al testo dell’art.12 comma 5 cit. applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, ossia a quello anteriore alle modifiche introdotte dall’art. 3, comma 1, lett. f), n. 5), D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, che ha sostituito il comma 5 con gli attuali commi 5 e 5-bis, a decorrere dal 29 giugno 2024, ai sensi di quanto disposto dall’art. 7, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 87/2024, con la precisazione che ai sensi dell’art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 87/2024 il testo novellato si applica per le violazioni commesse a partire dal 1/9/2024.
La sentenza conferma pertanto che le modifiche del d lgs87/2024 comporteranno l’esclusione del cumulo giuridico sui tributi locali per le violazioni commesse al 1/09/2024 (e non prima).


