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Corte di Cassazione ord. 4306/2026. Compiuta giacenza racc a.r. Confermata l’applicazione delle regole della l. 890/82

La Cassazione, con l’ordinanza n. 4306/2026, conferma che la notifica per compiuta giacenza deve essere provata tramite l’avviso di ricevimento della CAD.

In caso di notifica postale con compiuta giacenza ai sensi della legge n. 890/1982, il perfezionamento della notifica deve essere provato mediante la produzione dell’avviso di ricevimento della CAD

qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto di riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell’art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa, Cass. SU, 15.4.2021, n. 10012.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del contribuente, riaffermando il principio già espresso dalle Sezioni Unite (Cass. SU n. 10012/2021): quando la notifica postale non si perfeziona con la consegna diretta per assenza temporanea del destinatario, il notificante deve dimostrare il perfezionamento della procedura mediante la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la Comunicazione di Avvenuto Deposito (CAD). Non è sufficiente provare di aver spedito la comunicazione informativa.

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