Corte di Cassazione ord. 30947/2025. Effetti della decadenza verso i coobbligati. Vecchia e nuova normativa
La Corte stabilisce che la notifica tempestiva della cartella a uno dei coobbligati solidali evita la decadenza anche per gli altri, anche se questi ricevono la cartella in ritardo.
Secondo la Corte la tempestiva notifica della cartella a uno solo dei coobbligati solidali impedisce la decadenza dell’amministrazione anche nei confronti degli altri obbligati.
Questo significa che, anche se un coerede riceve la cartella oltre i termini di legge, la decadenza non si verifica se un altro coobbligato l’ha ricevuta nei termini.
È un principio già affermato per altre tipologie di solidalità:
- soci di società di persone (Cass. 24583/2022)
- società accomandita semplice (Cass. 2534/2025)
- cessionaria d’azienda per i debiti della cedente (Cass. 20766/2021, 27713/2022)
In presenza di un’unica iscrizione a ruolo, il termine di decadenza è unitario, e l’atto compiuto verso uno dei coobbligati produce un effetto “conservativo” anche verso gli altri.
L’affermazione della Corte riguarda il periodo anteriforma rispetto alla nuova disciplina dello statuto del contribuente.
ATTENZIONE. Con la riforma dello statuto del contribuente la situazione cambia dal 18/01/2024
Il nuovo art. 7sexies, comma 3, dello Statuto del contribuente ha introdotto una regola dirompente sugli effetti della notificazione in ambito tributario:
«…gli effetti della notificazione, ivi compresi quelli interruttivi, sospensivi o impeditivi, si producono solo nei confronti del destinatario e **non si estendono ai terzi, ivi inclusi i coobbligati» (in vigore dal 18 gennaio 2024).
Dopo la riforma (dal 18.01.2024)
Il comma 3 dell’art. 7sexies stabilisce che tutti gli effetti della “notificazione” —inclusi quelli interruttivi (prescrizione), sospensivi e impeditivi (decadenza)—restano circoscritti al solo destinatario.
Tradotto: l’atto notificato a un contribuente non produce più effetti (interruzione della prescrizione, impedimento della decadenza, ecc.) nei confronti del coobbligato.
È una regola speciale tributaria che, per la parte relativa agli effetti della notificazione, supera l’estensione automatica prevista dall’art. 1310 c.c. in ambito solidaristico.
La dottrina ha già segnalato la portata innovativa e la necessità di comprenderne gli sviluppi.
CORTE DI CASSAZIONE ord. 30947/2025. EFFETTI DELLA DECADENZA VERSO I COOBBLIGATI. VECCHIA E NUOVA NORMATIVA


