Corte di Cassazione ord. 26336/2026. La sentenza non ancora definitiva blocca la riscossione coattiva
La Cassazione, con l’ordinanza n. 26336/2026, stabilisce che l’annullamento dell’atto impositivo blocca la riscossione anche prima della sentenza definitiva.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 26336/2026, chiarisce che l’annullamento giudiziale dell’atto impositivo blocca immediatamente l’attività di riscossione fondata su quell’atto, anche quando la sentenza non è ancora passata in giudicato.
La controversia riguardava un preavviso di fermo amministrativo fondato, tra gli altri carichi, su una cartella di pagamento che era già stata annullata dal giudice tributario. La CTR aveva ritenuto possibile proseguire la riscossione distinguendo tra esecutività ed efficacia della sentenza e sostenendo che la pronuncia di annullamento non avesse efficacia esecutiva. La Cassazione considera errata questa impostazione. Quando il giudice tributario annulla totalmente o parzialmente un atto impositivo, infatti, quell’atto perde, totalmente o per la parte annullata, la propria efficacia come titolo idoneo a sostenere la riscossione. E ciò avviene anche se la decisione può ancora essere impugnata.
La conseguenza sul piano della riscossione è che non può essere iniziata né proseguita alcuna attività di riscossione basata sull’atto annullato, comprese le misure finalizzate a garantirne il buon esito, come il fermo amministrativo.

