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Corte di Cassazione ord. 24788/2026. Decadenza e prescrizione dei tributi locali

La Cassazione, con l’ordinanza n. 24788/2026, ribadisce che, in materia di tributi locali, decadenza e prescrizione sono istituti distinti e non devono essere confusi.

La Cassazione, con questa ordinanza, coglie l'occasione per ribadire un principio che continua a generare contenzioso in materia di tributi locali: decadenza e prescrizione sono due istituti diversi e non devono essere confusi. 

Nel caso esaminato, una società sosteneva che l'avviso di accertamento IMU relativo all'anno 2012 fosse ormai prescritto. La Corte, invece, chiarisce che quando si discute della validità dell'avviso di accertamento non viene in rilievo la prescrizione del credito, bensì il rispetto del termine decadenziale entro il quale il Comune può esercitare il proprio potere di accertamento. Per i tributi locali, infatti, l'art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006 stabilisce che l'avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato. Nel caso concreto, trattandosi di IMU 2012, il termine scadeva il 31 dicembre 2017 e l'avviso era stato affidato alla notificazione il 20 dicembre 2017. Pertanto, il potere accertativo del Comune era stato esercitato tempestivamente. 

La Corte ricorda inoltre che, ai fini del rispetto della decadenza, conta la data in cui l'ente consegna l'atto per la notificazione e non quella in cui il contribuente lo riceve. Anche se la conoscenza dell'atto da parte del destinatario avviene successivamente, il termine è rispettato se il Comune ha attivato la procedura notificatoria entro la scadenza prevista dalla legge.

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