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Corte di Cassazione ord. 19180/2026. Notifica: requisiti per la validità dell’irreperibilità assoluta

La Cassazione chiarisce che, in caso di notifica per irreperibilità assoluta, le ricerche del destinatario devono essere espressamente documentate nella relata di notifica o negli atti collegati.

Con l'ordinanza n. 19180/2026 la Corte di cassazione richiama l'attenzione su un aspetto spesso sottovalutato nelle procedure di notifica degli atti tributari: quando si ricorre alla procedura prevista per l'irreperibilità assoluta del destinatario, non è sufficiente che le ricerche siano state effettivamente svolte, ma è necessario che esse risultino espressamente documentate nella relata di notifica o negli atti ad essa collegati.

La controversia nasce da un'intimazione di pagamento notificata nel 2019 e fondata su una cartella esattoriale che l'agente della riscossione sosteneva di aver notificato nel 2014 mediante la procedura prevista dall'art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600/1973. La contribuente eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito, contestando la validità della precedente notificazione della cartella.

La Corte accoglie il ricorso e ribadisce che il ricorso alla procedura dell'irreperibilità assoluta rappresenta una modalità notificatoria eccezionale, utilizzabile soltanto dopo che siano state effettuate adeguate verifiche per accertare l'effettiva assenza del destinatario nel luogo risultante dagli archivi anagrafici. Tali attività, però, non possono rimanere implicite o presunte: devono essere puntualmente attestate nella documentazione notificatoria.

Secondo i giudici, la mera indicazione che il destinatario è risultato irreperibile oppure che è stata richiesta una visura anagrafica non consente di verificare il corretto utilizzo della procedura speciale. Occorre invece che l'ufficiale notificatore o il soggetto incaricato descriva le ricerche concretamente effettuate e ne riporti l'esito, così da consentire il controllo sulla legittimità della notifica.

Nel caso esaminato, dagli atti emergeva esclusivamente l'annotazione «recapito infruttuoso, si richiede visura», senza alcuna attestazione dell'effettivo svolgimento delle verifiche anagrafiche né dei risultati delle stesse. Tale lacuna documentale è stata ritenuta sufficiente per dichiarare invalida la notificazione della cartella.

La Cassazione evidenzia che una notifica invalida non è idonea a produrre gli effetti propri dell'atto notificato, compreso l'effetto interruttivo della prescrizione. Di conseguenza, quando tra l'atto notificato irregolarmente e il successivo atto della riscossione sia decorso il termine prescrizionale, l'intera pretesa tributaria o sanzionatoria può risultare estinta.

L'ordinanza conferma quindi un principio ormai consolidato: in materia di irreperibilità assoluta non basta che l'amministrazione abbia svolto le necessarie ricerche, ma è indispensabile che tali attività siano adeguatamente verbalizzate e documentate. In mancanza di tale attestazione, la notifica è nulla e non può essere invocata né per dimostrare la conoscenza legale dell'atto né per interrompere il decorso della prescrizione.

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