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Corte di Cassazione ord. 14944/2026. Cristallizzazione della pretesa tributaria in mancanza di impugnazione dell’avviso di intimazione

La Cassazione, con l’ordinanza n. 14944/2026, stabilisce che la prescrizione va eccepita impugnando l’avviso di intimazione; in caso contrario, la pretesa tributaria si cristallizza.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 14944/2026 conferma l’orientamento sulla necessaria impugnazione dell’avviso di intimazione ex art. 50 D.P.R. 602/1973 per eccepire la prescrizione già maturata. In mancanza di impugnazione, la pretesa tributaria si cristallizza e le cartelle sottostanti non possono più essere contestate.

La Corte affronta il tema degli effetti della mancata impugnazione dell’avviso di intimazione ex art. 50 D.P.R. 602/1973. La contribuente aveva ottenuto nei precedenti gradi di giudizio l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione, ma l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha impugnato la decisione sostenendo che nel 2017 era stata notificata un'intimazione di pagamento mai contestata. 

La Cassazione accoglie il ricorso dell’Amministrazione e ribadisce un principio ormai consolidato: quando viene notificata un'intimazione di pagamento, il contribuente deve impugnarla tempestivamente, anche per far valere l’eventuale prescrizione del credito. Se non lo fa, la pretesa tributaria contenuta nell’intimazione si consolida ("si cristallizza") e non può più essere contestata successivamente attraverso l’impugnazione delle cartelle sottostanti. 

Secondo la Corte, ciò vale anche se i crediti erano già prescritti al momento della notifica dell’intimazione: proprio perché l’atto è immediatamente lesivo, la prescrizione deve essere fatta valere impugnando quell’intimazione. La mancata impugnazione determina la definitività della pretesa e l’inizio di un nuovo termine prescrizionale.

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