Corte di Cassazione - o. N. 18080/2024. L’ipoteca non deve essere preceduta dall’avviso di intimazione ma solamente dalla comunicazione preventiva
La suprema Corte, in merito ad ipoteca esattoriale ai sensi del DPR 602/73, richiama le Sezioni Unite della Corte che hanno fissato i seguenti principi di diritto
La suprema Corte, in merito ad ipoteca esattoriale ai sensi del DPR 602/73, richiama le Sezioni Unite della Corte che hanno fissato i seguenti principi di diritto:
1) l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 D.P.R. n. 602 del 1973 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, secondo comma, D.P.R. n. 602 del 1973 la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento.
2) In tema di riscossione coattiva delle imposte, anche nel regime antecedente l'entrata in vigore del comma 2 - bis dell'art. 77, D.P.R. cit. , introdotto con D.L. n. 70 del 2011, l'Amministrazione prima di iscrivere ipoteca deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine - che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall'art. 77, comma 2 - bis, del medesimo D.P.R. come introdotto dal D.L. 14 maggio 2011, n. 70, (ndr D.L. 13 maggio 2011, n. 70) convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni - per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endo-procedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli arti. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d'illegittimità (Cass. Sez. U. 18/09/2014, n. 19667).

