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TARI accertamento e riscossione 3 min di lettura

Corte di Cassazione o. 9646/2024, TARI. Principio dell’unicita’ tariffaria. Modalita’ applicativa

Con la sentenza in commento la Suprema Corte ha tracciato le linee applicative del principio relativo all'unicità tariffaria ai fini TARI, argomento che nell'ambito dell'applicazione della Tari è ampiamente discusso.

Con la sentenza in commento la Suprema Corte ha tracciato le linee applicative del principio relativo all'unicità tariffaria ai fini TARI, argomento che nell'ambito dell'applicazione della Tari è ampiamente discusso. 

La ricorrente ha lamentato che l'immobile era stato erroneamente ricondotto, ai fini tariffari, nella categoria delle «industrie con produzione», la quale prevede l'applicazione di tariffe più gravose, nonostante che il locale risultasse incontestabilmente e pacificamente adibito a magazzino, senza che nello stesso venissero svolte attività di carattere produttivo.

Ritiene la Corte che per “unità di superficie” debba intendersi quell’area dotata di completa autonomia fisica e strutturale, materialmente separata da quella principale cui eventualmente accede per l’esercizio di attività a quest’ultima strumentale e funzionale. Deve, in altri termini, trattarsi di un’unità immobiliare distinta, a sé stante sul piano fisico/materiale, qualificata da una propria individualità strutturale e da una peculiare tipologia di attività, che per quanto servente rispetto all’attività principale cui accede, sia da essa diversa ed idonea, come tale, a scindere il nesso di prevalenza dell’attività principale svolta in altra unità del complesso immobiliare ed a derogare al principio di preminenza dell’attività caratteristica svolta nel compendio immobiliare considerato nel suo insieme e, quindi, con esso, al principio dell’unicità dell’utenza. 

Sotto tale profilo, la sussistenza di un dato catastale distinto e proprio attribuito a tale unità può assumere rilevanza sul piano dell’interpretazione, ma non in termini vincolanti, contando, invece, l’autonomia strutturale, l’autonoma individualità dell’unità immobiliare, distinta e separata materialmente dalle altre unità immobiliari cui sono funzionali.

 Qualora si sia in presenza di un’unità immobiliare a se è stante e quindi, per quanto sopra detto, si sia al cospetto di un’unità di superfice è a tale porzione immobiliare che va collegata la tipologia di attività ivi svolta al fine di individuare la tariffa applicabile, non potendo l’unitarietà della categoria tariffaria fondarsi sul mero dato soggettivo dell’intestazione dell’utenza, dovendo, invece, detta categoria individuarsi sulla relazione tra l’unità di superfice ed il tipo di attività e quindi sulla natura dei rifiuti ivi prodotti perché questa è la correlazione imposta dagli artt. 6 d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e 238 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

In tale direzione, si formula il seguente principio di diritto: “deve considerarsi illegittima la disposizione del regolamento comunale che in tema di TIA stabilisca che la tariffa applicabile per ogni utenza non domestica è unica, anche se le superfici che servono per l’esercizio dell’attività stessa presentano diverse destinazioni d’uso e siano ubicate in luoghi diversi, dovendo, invece, in tali casi applicarsi la tariffa prevista dal regolamento per la categoria di attività corrispondente alla tipologia di attività svolta nell’unità di superfice di riferimento, considerando tale l’unità immobiliare distinta, separata ed a sé stante sul piano fisico/materiale dal resto del complesso immobiliare in cui si svolge l’attività del contribuente, qualificata da una propria individualità strutturale e da una peculiare tipologia di attività, che, per quanto servente rispetto all’attività principale cui accede, sia da essa diversa ed idonea, come tale, a scindere il nesso di prevalenza dell’attività principale svolta nel complesso immobiliare ed a derogare al principio di preminenza dell’attività caratteristica in essa svolta e, quindi, con esso, al principio dell’unicità dell’utenza”. 

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