Corte di Cassazione o. 9133/2026. La TARI pagata dal proprietario non può essere pretesa anche dall’inquilino
La Cassazione ha stabilito che la TARI non può essere richiesta due volte: se il proprietario l’ha già pagata, l’inquilino non deve pagarla anche se non ha fatto la dichiarazione, al massimo può essere sanzionato.
Un nuovo principio di diritto contenuto nell’ordinanza 9133/2026 della Cassazione in materia di TARI.
In tema di TARI, ove il proprietario abbia adempiuto ai versamenti annuali anche dopo la concessione in locazione dell’immobile, il conduttore che abbia omesso di presentare la dichiarazione di inizio della detenzione, pur essendo soggetto a sanzione amministrativa per tale inosservanza, non può essere obbligato all’ulteriore pagamento del tributo, a causa della palese duplicazione di imposta.
Dopo il pagamento ricevuto dal terzo (nella misura dovuta e nel termine prefissato), l’ente impositore non può pretendere l’ulteriore riscossione del tributo nei confronti del contribuente, ingenerandosi, duplicazione di imposta.
Nel caso di specie, il pagamento del tributo per gli anni di riferimento da parte del locatore ha efficacia liberatoria per la conduttrice nei confronti dell’ente impositore, salva la verifica della corrispondenza (totale o parziale) dell’importo versato con il debito commisurato alla situazione soggettiva della conduttrice (non necessariamente coincidente con quella del locatore). Ciò non esclude che la conduttrice sia, comunque, assoggettabile alla sanzione amministrativa per l’omessa presentazione della dichiarazione ai sensi dell’art. 25, comma 2, del regolamento comunale TARI.
Nell’accertamento demandatogli, il giudice del rinvio si atterrà al seguente principio di diritto: «In tema di TARI, ove il proprietario abbia adempiuto ai versamenti annuali anche dopo la concessione in locazione dell’immobile, il conduttore che abbia omesso di presentare la dichiarazione di inizio della detenzione, pur essendo soggetto a sanzione amministrativa per tale inosservanza, non può essere obbligato all’ulteriore pagamento del tributo, a causa della palese duplicazione di imposta, salva la necessità di verificare (in sede amministrativa o giudiziaria) la corrispondenza (totale o parziale) dell’importo versato con il debito commisurato alla situazione soggettiva del conduttore (non necessariamente coincidente con quella del locatore)».

