Corte di Cassazione o. 8846/2025 - TARI obbligo dichiarativo per superfici esenti
L’ordinanza in commento in materia di TARI conferma l’obbligo dichiarativo per ottenere l’esenzione dal tributo sulle superfici di produzione dei rifiuti speciali, con onere dimostrativo a carico del richiedente.
L’ordinanza in commento in materia di TARI conferma l’obbligo dichiarativo per ottenere l’esenzione dal tributo sulle superfici di produzione dei rifiuti speciali, con onere dimostrativo a carico del richiedente.
La ricorrente non aveva "individuato specificatamente le aree da ritenersi produttive in modo continuativo e prevalente di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani", cosicché, a seguito dell'attività di controllo effettuata dall'Ufficio Tributi, erano state escluse dalla tassazione “solamente le aree occupate dal ponte officina cambio gomme, dal ponte centro revisione e dalla zona ingombro buche, in cui effettivamente...(era)... stata riscontrata la produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali pericolosi, mentre...(erano)... risultate tassabili le ulteriori superfici destinate ad officina, a centro revisione e a deposito gomme”.
Le deroghe alla tassazione quanto le riduzioni delle superfici e tariffarie, non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denuncia originaria o in quella di variazione (cfr. Cass., 13 agosto 2004, n. 15867, Cass., 17 settembre 2019, n. 23059; Cass., 3 marzo 2010, n. 5036; Cass., 15 aprile 2005, n. 7915; v., altresì, Cass., 23 febbraio 2018, n. 4602; Cass., 13 settembre 2017, n. 21250; Cass., 31 luglio 2015, n. 16235; nonché, tra le stesse parti, Cass., 12 dicembre 2019, n. 32741, cit.)

